Sentenza n. 1614/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, era stato collocato in congedo a domanda dal 30 dicembre 2018 e percepiva una pensione erogata dall’INPS. L’INPS aveva determinato il TFS in € 74.541,17 con atto del 15 gennaio 2021 e aveva respinto la richiesta di ricalcolo inviata via PEC il 31 gennaio 2025. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione del TFS, includendovi sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di possedere i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, contestando inoltre nel merito la pretesa; l’INPS, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e ne ha disposto l’estromissione, poiché il soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: essa spettava all’INPS, non costituito, e comunque il quinquennio non era decorso, essendosi l’INPS determinata formalmente il 18 gennaio 2021, seguita dalla richiesta di ricalcolo del 31 gennaio 2025 e dalla notifica del ricorso il 17 maggio 2025. Nel merito, ha riconosciuto che l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti ai componenti delle Forze di polizia che cessano dal servizio a domanda, quando abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; tali requisiti risultavano integrati e non erano contestati dall’INPS. Ha quindi ordinato all’INPS di ricalcolare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e di corrispondere gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
Il beneficio dei sei scatti rileva anche per il calcolo del TFS del personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché siano stati raggiunti entrambi i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
La disciplina dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’Inps di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
Gli interessi legali spettanti sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del TFS non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’Inps di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
Nel riconoscere gli accessori sul credito previdenziale, interessi legali e rivalutazione monetaria non possono essere attribuiti cumulativamente.
Massime di principio
- Il personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS quando, al momento del collocamento in quiescenza, abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei scatti ai fini della base pensionabile, non modifica la disciplina del calcolo del TFS prevista dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
- L’obbligo di corrispondere l’indennità di buonuscita grava sull’ente previdenziale competente, non sull’amministrazione di appartenenza del dipendente.
- La pretesa di ricalcolo del TFS è soggetta al termine quinquennale di prescrizione; nel caso in esame il termine è stato ritenuto rispettato in relazione alla determinazione dell’ente previdenziale del 18 gennaio 2021, alla richiesta del 31 gennaio 2025 e alla notifica del ricorso del 17 maggio 2025.
- Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del TFS non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria.
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