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Sentenza

Sentenza del 13/01/2021 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Termine decadenziale per l'inizio della riscossione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si denunciava che era trascorso oltre un anno dalla presunta notifica delle cartelle di pagamento e che l'agente della riscossione non aveva adempiuto o aveva adempiuto in modo irrituale all'obbligo previsto dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, con la conseguente mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'illegittimità degli atti di esecuzione e dell'iscrizione ipotecaria

La decisione

il giudice ha ritenuto che il mancato o irrituale adempimento dell'obbligo di cui all'art. 50, c. 2, DPR 602/1973, decorso oltre il termine di un anno dalla presunta notifica delle cartelle, determina la nullità non solo degli atti esecutivi ma anche dell'iscrizione ipotecaria, poiché viene meno l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; di conseguenza l'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata nulla e l'esecuzione annullata nei limiti indicati

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2

    la norma è stata interpretata nel senso che impone all'agente della riscossione obblighi procedimentali e temporali connessi all'avvio della riscossione: il loro mancato o irrituale adempimento, quando sia trascorso più di un anno dalla notifica presunta delle cartelle, determina l'assenza del necessario contraddittorio endoprocedimentale e la nullità degli atti esecutivi e dell'iscrizione ipotecaria

Massime di principio

  • Il termine di decorrenza rilevante per contestare l'attività di riscossione va verificato con attenzione: se è decorso più di un anno dalla presunta notifica delle cartelle e l'agente non ha osservato gli obblighi di cui all'art. 50, c. 2, il contribuente può far valere la nullità degli atti esecutivi e dell'iscrizione ipotecaria.
  • La nullità può estendersi all'iscrizione ipotecaria perché la mancata osservanza delle formalità procedimentali priva il procedimento dell'endoprocedimentalità/contraddittorio, requisito basilare delle garanzie del contribuente.
  • Prima di impugnare, verificare la prova della notifica (data certa) e ogni evento che possa interrompere o sospendere i termini (riconoscimenti, pagamenti parziali, atti interruttivi), perché tali elementi possono cambiare la valutazione sulla decadenza.
  • Se l'agente della riscossione non prova l'adempimento corretto degli obblighi procedurali e temporali, il giudice è incline a pronunciare l'illegittimità degli atti esecutivi e la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
  • In casi analoghi è utile richiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e l'annullamento degli atti esecutivi, e documentare tempestivamente la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Occorre valutare eventuali pronunce giurisprudenziali successive o specifiche eccezioni (es. riconoscimento del debito da parte del contribuente, atti interruttivi della prescrizione) che possano limitare l'applicazione automatica della regola.

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