Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 162/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione del Dirigente SUAP del Comune di Latina Protocollo N.0024073/2022 dell’11/02/2022 pervenuta in pari data, con il quale l’ente ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività;

Giustizia amministrativa202200646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del dirigente SUAP del Comune di Latina recante il divieto di prosecuzione dell'attività

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del SUAP del Comune di Latina con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Il giudizio è stato instaurato a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario. In sede di costituzione, la ricorrente ha depositato il ricorso privo degli allegati e dello stesso provvedimento impugnato; il Comune non si è costituito. Il giudice ha rilevato che la documentazione disponibile non consentiva di decidere la controversia e ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato, ogni altro atto utile e una relazione documentata dell'amministrazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto gli incombenti istruttori, ordinando sia alla ricorrente sia al Comune di Latina di depositare il provvedimento impugnato e ogni altro atto ritenuto utile; ha inoltre ordinato al Comune di depositare una relazione documentata sui fatti di causa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata per la trattazione del ricorso l'udienza di smaltimento del 18 dicembre 2026, con ordine alla segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.

    Richiamato nel contesto degli adempimenti processuali relativi alla documentazione necessaria per la decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.

    Costituisce il riferimento per la disposizione degli incombenti istruttori e per l'acquisizione della documentazione e della relazione sui fatti di causa.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente, in un giudizio instaurato a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario, deposita il ricorso senza gli allegati e senza il provvedimento impugnato, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione indispensabile alla decisione.
  • In presenza di una amministrazione non costituita e di una documentazione insufficiente, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito del provvedimento impugnato, degli atti utili e di una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.