Ordinanza n. 162/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del Dirigente SUAP del Comune di Latina Protocollo N.0024073/2022 dell’11/02/2022 pervenuta in pari data, con il quale l’ente ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del dirigente SUAP del Comune di Latina recante il divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del SUAP del Comune di Latina con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Il giudizio è stato instaurato a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario. In sede di costituzione, la ricorrente ha depositato il ricorso privo degli allegati e dello stesso provvedimento impugnato; il Comune non si è costituito. Il giudice ha rilevato che la documentazione disponibile non consentiva di decidere la controversia e ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato, ogni altro atto utile e una relazione documentata dell'amministrazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto gli incombenti istruttori, ordinando sia alla ricorrente sia al Comune di Latina di depositare il provvedimento impugnato e ogni altro atto ritenuto utile; ha inoltre ordinato al Comune di depositare una relazione documentata sui fatti di causa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata per la trattazione del ricorso l'udienza di smaltimento del 18 dicembre 2026, con ordine alla segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.
Richiamato nel contesto degli adempimenti processuali relativi alla documentazione necessaria per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.
Costituisce il riferimento per la disposizione degli incombenti istruttori e per l'acquisizione della documentazione e della relazione sui fatti di causa.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente, in un giudizio instaurato a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario, deposita il ricorso senza gli allegati e senza il provvedimento impugnato, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione indispensabile alla decisione.
- In presenza di una amministrazione non costituita e di una documentazione insufficiente, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito del provvedimento impugnato, degli atti utili e di una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando un termine per l'adempimento.
Come è indicizzato
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