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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8414 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI Spese incrementative - Spese di manutenzione - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni relativo all'INVIM decennale, sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente escluso alcune spese dichiarate come incrementative e avesse ricalcolato direttamente l'imposta senza previamente notificare un avviso di accertamento. Contestava inoltre l'esclusione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dal calcolo del valore iniziale maggiorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la liquidazione diretta dell'imposta quando l'Ufficio utilizza gli elementi obiettivi risultanti dalla dichiarazione e corregge dati sulla base di tali elementi, senza procedere a una vera rettifica dei valori dichiarati. L'avviso di accertamento sarebbe stato necessario solo in presenza di una rettifica dei valori o di altri elementi dichiarati. La Corte ha inoltre confermato che le spese di manutenzione e conservazione, ordinaria o straordinaria, non sono spese incrementative computabili, perché mirano a mantenere il bene in buono stato e non ad aumentarne il valore. Il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese processuali, poiché l'Agenzia non si è difesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 13

    Le spese di costruzione o incrementative computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile non comprendono i costi relativi alla manutenzione e conservazione.

    Sono computabili soltanto gli interventi effettivamente idonei ad accrescere il valore del cespite; restano escluse le spese finalizzate esclusivamente alla conservazione o al funzionamento ordinario del bene.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 19

    L'Amministrazione può procedere direttamente alla liquidazione dell'imposta sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni.

    La liquidazione diretta è ammessa quando l'Ufficio applica le aliquote e ricalcola l'imposta utilizzando dati obiettivi già dichiarati, anche correggendo elementi materiali senza effettuare una rettifica sostanziale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 20

    L'avviso di accertamento è necessario negli altri casi di rettifica.

    Quando l'Ufficio modifica i valori dichiarati o compie una valutazione sostanziale diversa da quella emergente dalla dichiarazione, deve seguire la procedura di accertamento e notificare il relativo avviso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 8

    La dichiarazione del contribuente costituisce la base procedimentale per la liquidazione dell'INVIM.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 15

    Nella liquidazione devono essere applicate le aliquote previste per la determinazione dell'imposta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel regime INVIM, una spesa è incrementativa solo se costituisce un intervento capace di aumentare oggettivamente il valore dell'immobile; le spese di manutenzione, riparazione, conservazione o ripristino ordinario non sono sufficienti.
  • La qualificazione contabile o la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria non è decisiva da sola: conta la concreta capacità dell'intervento di produrre un incremento del valore del bene.
  • L'Ufficio può procedere direttamente alla liquidazione quando si limita a utilizzare o correggere dati oggettivi già presenti nella dichiarazione, senza effettuare una nuova valutazione del valore dell'immobile.
  • Se invece l'Amministrazione rettifica sostanzialmente i valori dichiarati o introduce una valutazione diversa, deve notificare un avviso di accertamento, non un semplice avviso di liquidazione.
  • In situazioni analoghe è utile documentare che le opere hanno prodotto un effettivo aumento del valore del cespite, distinguendole dalle spese necessarie soltanto a mantenerlo nello stato originario.

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