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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39793/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La contribuente impugna avvisi di accertamento ICI per mancata allegazione degli atti richiamati (presunta carenza di motivazione), deduce omissioni della CTR nel pronunciare su vari motivi di appello: difetto di contraddittorio endoprocedimentale, violazioni di principi costituzionali e comunitari, errori di calcolo, inefficacia degli avvisi per mancata risposta all'istanza di accertamento con adesione, illegittimità per acquisizione di CTU che avrebbe esonerato l'Amministrazione dall'onere probatorio, e contestazioni relative alla valutazione del terreno e alla CTU disposta dalla CTP.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene gli avvisi sufficientemente motivati: la motivazione sostanziale si fonda sulla delibera della Giunta comunale n.58/2007 che determina i valori delle aree edificabili e costituisce fonte di presunzioni di comune esperienza; tale delibera è da ritenersi conoscibile e non doveva essere necessariamente allegata all'avviso. Quanto alle omissioni della CTR nel pronunciare su alcuni motivi di appello (contraddittorio endoprocedimentale, efficacia dell'istanza di adesione, errori di calcolo e mancata pronuncia su altre censure), la Corte rileva che alcune omissioni effettivamente sussistono ma sarebbero comunque risultate infondate: per i tributi locali non armonizzati non opera un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale che comporti automaticamente invalidità dell'atto; l'accertamento con adesione non rende l'avviso inefficace ma sospende i termini; la CTU disposta dalla CTP era legittima in presenza di obiettiva incertezza probatoria e la CTR ha correttamente condiviso la determinazione del valore posta dalla CTP; molte omissioni erano questioni di diritto o comunque non avrebbero richiesto ulteriori accertamenti tali da giustificare la cassazione con rinvio. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune; la corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente (testo estratto incompleto nell'originale).

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

    Consente la motivazione per relationem a condizione che l'atto richiamato sia allegato, ma l'obbligo va interpretato coerentemente con la funzione esplicativa della motivazione; atti di contenuto generale e conoscibili (es. delibere comunali) possono non essere allegati se la loro conoscibilità rende la motivazione comprensibile.

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Principio generale sulla motivazione degli atti amministrativi richiamato quale parametro formale di correttezza della motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 446

    Norma richiamata in relazione alla determinazione dei valori ai fini ICI e alla competenza ad adottare atti di contenuto generale; la delibera richiamata si inquadra tra gli atti previsti come parametri di valutazione.

  • art. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come riferimento normativo relativo all'imposta comunale sugli immobili e ai criteri di determinazione della base imponibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al vizio per omissione di pronuncia; la Corte valuta se l'omissione giustifichi la cassazione o fosse ininfluente perché il motivo sarebbe infondato.

  • principio espresso da Cass. sez. un. n.24823/2015

    "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale... non pone in capo all'Amministrazione fiscale... un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale..."

    Per tributi non armonizzati non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale che renda invalido l'atto se omesso; l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto dalla norma.

  • art. 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione ma non rende l'avviso inefficace; la mancata convocazione è facoltà dell'Ufficio e non determina automaticamente inefficacia dell'atto.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce al giudice tributario il potere di acquisire d'ufficio mezzi di prova (es. CTU) per risolvere situazioni di oggettiva incertezza sulla prova; legittima la CTU disposta dalla CTP nel caso concreto.

  • art. 111 Cost., art. 384 c.p.c.

    Richiamati per i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale: la Corte può decidere senza rinvio quando il ritorno della causa al giudice di appello sarebbe inutile.

  • varia giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.16620/2017, Cass.22035/2020)

    Confermano che la richiamata delibera comunale che fissa valori per zone omogenee può costituire una base presuntiva e conoscibile per giustificare la motivazione degli avvisi; il giudice possiede ampio potere estimativo e può integrare la valutazione del valore del bene.

Massime di principio

  • Una delibera comunale che determini valori generali delle aree edificabili può legittimare e suffragare la motivazione di un avviso d'accertamento anche se non allegata, purché sia atto di contenuto generale conoscibile dal contribuente.
  • La motivazione per relationem è ammessa, ma l'obbligo di allegazione va valutato in funzione della finalità esplicativa della motivazione e della conoscibilità dell'atto richiamato; non sempre l'omessa allegazione determina nullità formale.
  • Per tributi locali 'non armonizzati' non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale che renda invalido l'atto se omesso, salvo che una norma specifica lo imponga.
  • La mancata pronuncia del giudice di appello su determinati motivi può essere reputata non decisiva quando tali motivi sarebbero comunque infondati o quando la decisione in cassazione può essere data senza rinvio per ragioni di economia processuale.
  • Il giudice tributario ha il potere di disporre ACQUISIZIONE D'UFFICIO di mezzi di prova (CTU) in presenza di obiettiva incertezza; la CTU non soppianta l'onere della prova delle parti quando non vi siano ragioni concrete per ritenere che sia stata usata per sollevare l'Amministrazione dall'onere probatorio in modo illegittimo.
  • L'istanza di accertamento con adesione sospende i termini ma non rende automaticamente inefficace l'avviso se la definizione consensuale non si perfeziona; la mancata convocazione dell'ufficio non equivale di per sé a nullità dell'accertamento.

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