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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2128 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Contratto di Factoring - Retrocessione del credito - - Qualifica - IVA - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA e dell'imposta di registro, della retrocessione di crediti effettuata da una banca a favore di una società nell'ambito di un contratto di factoring. In particolare, si discute se il ritrasferimento dei crediti, realizzato senza passaggio di denaro, costituisca un'autonoma cessione soggetta a imposta di registro oppure un atto di adempimento del contratto di factoring, rientrante tra le prestazioni di servizi soggette a IVA.

La decisione

La retrocessione dei crediti è stata qualificata come adempimento del contratto di factoring. Il factoring consiste nell'impegno del cedente a trasferire al factor i crediti presenti e futuri derivanti dalla propria attività, dietro un corrispettivo rappresentato da una commissione, affinché il factor ne curi la gestione, la riscossione e la contabilizzazione. Pertanto, l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. 633/1972 e non è soggetta a imposta di registro.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 3

    Le operazioni di gestione e riscossione dei crediti nell'ambito del factoring sono considerate prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2

    La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione delle operazioni di cessione o retrocessione dei crediti ai fini IVA.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 139/E del 17 novembre 2004

    È richiamata quale prassi amministrativa a sostegno dell'inquadramento fiscale delle operazioni di factoring e delle relative movimentazioni dei crediti.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 32/E dell'11 marzo 2011

    È richiamata quale ulteriore riferimento interpretativo per la qualificazione IVA delle operazioni collegate al factoring.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di una retrocessione di crediti occorre considerare la causa concreta dell'operazione e il collegamento con il contratto di factoring, non soltanto la forma del trasferimento.
  • Quando la retrocessione costituisce un atto esecutivo o di adempimento di un rapporto di factoring, l'operazione può essere trattata come prestazione di servizi finanziari o di gestione dei crediti rilevante ai fini IVA, anziché come autonoma cessione soggetta a imposta di registro.
  • L'assenza di un pagamento in denaro non esclude, di per sé, la rilevanza IVA dell'operazione: è necessario verificare la funzione economica dell'atto e il corrispettivo complessivo previsto dal rapporto.
  • La qualificazione fiscale deve essere verificata alla luce della disciplina vigente e della prassi applicabile al caso concreto, prestando attenzione alla struttura contrattuale e alle attività effettivamente svolte dal factor.

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