Cassazione Penale, Ordinanza n. 27779/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la valutazione del compendio probatorio fosse errata e chiedendo una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo tendeva a ottenere una nuova lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla convergenza dei riconoscimenti fotografici della vittima e di una teste, sui riscontri dei video di sorveglianza e su investigazioni relative a fatti analoghi. Con il secondo motivo si censuravano la ritenuta recidiva contestata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, osservando che la recidiva reiterata era stata applicata sulla base di plurimi precedenti, anche prossimi e ravvicinati, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato valorizzando gli elementi negativi decisivi e l'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare analiticamente ogni dato dedotto dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge con precisione il reato di merito contestato, ma risulta che la sentenza d'appello aveva già affermato la responsabilità penale dell'imputato e che il giudizio di legittimità ha riguardato soprattutto la tenuta della motivazione sulla prova, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente nei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 99 c.p.
Norma richiamata implicitamente con riferimento alla recidiva reiterata, ritenuta correttamente applicata alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
art. 62-bis c.p.
Norma implicitamente riferita al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valutate dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure se dà conto, in modo coerente e logicamente apprezzabile, degli elementi probatori ritenuti decisivi, anche tramite riconoscimenti della persona offesa, riscontri documentali o investigativi e convergenza di plurimi indizi.
- La recidiva reiterata può essere confermata quando risulti una pluralità di precedenti, anche prossimi e ravvicinati nel tempo, da cui emerga una maggiore capacità criminale e una persistente indifferenza al precetto penale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni circostanza favorevole prospettata dalla difesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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