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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19923/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un creditore nei confronti di due debitori, uno solidale e uno solo nei confronti di uno dei due, seguiti da precetti e da plurime iniziative esecutive: pignoramenti presso terzi e immobiliari, con le correlative opposizioni ex art. 615 c.p.c. da parte dei debitori. Uno dei debitori aveva inoltre formulato un'offerta reale di pagamento, poi seguita dal verbale di deposito, e aveva promosso giudizio di convalida dell'offerta reale. In sede di merito il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto tempestiva e satisfattiva l'offerta, reputando estinto il credito e dichiarando la debitrice libera dalle pretese creditorie, oltre a dichiarare la nullità di uno dei pignoramenti e a statuire sulle spese. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, 112, 295 e 354 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente separato giudizi che dovevano restare uniti per ragioni di continenza e che avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 95, 112, 115, 139, 143 e 546 c.p.c. nonché degli artt. 1208 e 1220 c.c., contestando la ritualità e l'efficacia della notificazione dell'offerta reale, la sua tempestività rispetto all'esecuzione e la congruità dell'importo offerto rispetto al credito e agli accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura era carente ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato con precisione quale opposizione all'esecuzione fosse stata introdotta per prima e, quindi, quale giudizio dovesse essere eventualmente sospeso in applicazione del principio di continenza e dell'art. 295 c.p.c.; tale lacuna impediva di verificare se la Corte territoriale avesse correttamente applicato la regola processuale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità e chiarezza, per cumulo eterogeneo di doglianze su norme diverse e non tutte pertinenti, per insufficiente indicazione delle deduzioni svolte in appello e per la sostanziale richiesta di riesame del merito su accertamenti in fatto relativi alla ritualità e congruità dell'offerta reale. Il ricorrente è stato quindi condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Nel caso di continenza tra giudizi pendenti in gradi diversi, la disciplina della litispendenza non opera automaticamente; il problema va risolto secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, con possibile ricorso alla sospensione del processo attratto.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per censurare la presunta omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa una violazione scrutinabile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria deve essere disposta con particolare rigore e, nel caso di continenza fra giudizi in gradi diversi, serve a evitare giudicati contrastanti; tuttavia la sua applicazione richiede che il ricorrente indichi con precisione la prevenzione temporale tra le cause.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice per difetto di integrità del contraddittorio ha inciso sulla gestione coordinata dei giudizi, ma non ha eliminato l'onere di dimostrare quale processo fosse successivo ai fini della sospensione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa e delle censure, con indicazione puntuale degli elementi necessari a verificare la doglianza; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico, chiaro e non eterogeneo; il cumulo confuso di questioni diverse impedisce di individuare il thema decidendum e determina l'inammissibilità.

  • art. 95 c.p.c.

    È richiamato in relazione alle spese di esecuzione, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile perché intrecciata con questioni di fatto e di tempestività dell'offerta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza una censura autosufficiente e specifica idonea a superare il vaglio di legittimità.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma evocata per contestare la notificazione dell'offerta reale; la Corte osserva che la doglianza riguarda un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla notificazione, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 546 c.p.c.

    Il richiamo è giudicato non pertinente rispetto all'opposizione all'esecuzione immobiliare oggetto del giudizio.

  • art. 1208 c.c.

    È richiamato in relazione ai requisiti dell'offerta reale e del deposito liberatorio, ma la censura è dichiarata inammissibile perché investe accertamenti di fatto.

  • art. 1220 c.c.

    Norma evocata per sostenere l'idoneità dell'offerta a liberare il debitore; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 1210 c.c.

    L'azione di convalida del deposito è qualificata dalla precedente giurisprudenza come sostanzialmente contenuta nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché volta a far accertare un fatto estintivo del credito.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il contenitore processuale entro cui può essere dedotta la validità del deposito liberatorio e la sopravvenuta estinzione del credito; la continenza con il giudizio di convalida dell'offerta reale impone coordinamento processuale.

  • art. 480 c.p.c.

    Il termine di dieci giorni dalla notificazione del precetto è assunto come parametro per valutare la tempestività dell'offerta reale effettuata dal debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che invochi la sospensione necessaria per continenza tra processi pendenti in gradi diversi è inammissibile se non indica con precisione quale sia il giudizio preventivamente introdotto e quale, quindi, debba essere sospeso.
  • Quando tra opposizioni all'esecuzione e giudizio di convalida del deposito liberatorio sussiste un rapporto di continenza, l'esigenza di coordinamento tra i procedimenti può imporsi tramite sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo attratto, al fine di evitare giudicati contrastanti.
  • L'azione diretta a far valere la validità dell'offerta reale e del deposito liberatorio può essere sostanzialmente ricondotta all'opposizione all'esecuzione, perché mira ad accertare un fatto estintivo sopravvenuto del credito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, specifico e chiaro: il cumulo eterogeneo di censure, la mancata indicazione delle questioni dedotte nei gradi di merito e il richiamo a norme non pertinenti comportano inammissibilità.
  • Le doglianze che investono la ritualità della notificazione, la tempestività dell'offerta e la congruità della somma offerta, quando presuppongono valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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