Sentenza del 24/10/2019 n. 27268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso della ritenuta applicata al trattamento pensionistico integrativo, calcolata con aliquota media del 37,35%. Chiedeva la non imponibilità della somma oppure, in subordine, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Dopo precedenti decisioni e un rinvio disposto dalla Cassazione, gli eredi hanno contestato la nuova sentenza della CTR, sostenendo che il trattamento agevolato dovesse applicarsi alla quota derivante dai rendimenti del fondo e che il giudice avrebbe dovuto disporre un accertamento tecnico contabile per ricostruirla. In via subordinata, hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui l'aliquota del 12,50% si applica soltanto alla parte dell'erogazione qualificabile come rendimento netto derivante dalla gestione del capitale sul mercato, anche non necessariamente finanziario, e non all'intero capitale previdenziale. Ha inoltre escluso che il giudice tributario debba disporre d'ufficio una consulenza o acquisire prove per colmare le carenze probatorie della parte, potendo esercitare i propri poteri istruttori solo in funzione integrativa e in presenza di oggettiva incertezza. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti ed è stato disposto il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 124 del 1993, articoli 6 e 18
La disciplina consente ai fondi pensione di gestire il patrimonio anche mediante strumenti e contratti diversi da quelli assicurativi e, per le forme previdenziali preesistenti, prevedeva deroghe temporanee agli obblighi di investimento e convenzionamento. Pertanto non si può escludere a priori che vi siano rendimenti derivanti da attività sul mercato.
Legge n. 482 del 1985, articolo 6
L'aliquota agevolata del 12,50% è applicabile alla sola componente dell'erogazione qualificabile come rendimento del capitale gestito sul mercato, non alla quota capitale derivante dai contributi previdenziali o dal rapporto di lavoro.
Codice civile di procedura civile, articoli 394, 384 e 374
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione e riesaminare la controversia entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 2
I poteri istruttori d'ufficio del giudice tributario non possono essere usati per supplire alla mancata prova fornita dalla parte; hanno natura integrativa e presuppongono una situazione di oggettiva incertezza sugli elementi già acquisiti.
Costituzione, articoli 3 e 24
La Corte ha escluso che la distinzione tra quota capitale e quota rendimento violi l'eguaglianza o il diritto di difesa, ritenendo ragionevole il diverso trattamento fiscale fondato sulla diversa natura delle componenti.
Massime di principio
- Per le prestazioni di previdenza complementare anteriori al 28 aprile 1993, l'aliquota agevolata non si applica automaticamente all'intero capitale liquidato: occorre distinguere la quota capitale dalla quota di rendimento.
- Il rendimento agevolabile è quello netto prodotto dalla gestione del capitale sul mercato, inteso in senso ampio e non limitato al solo mercato finanziario; possono rilevare anche investimenti di diversa natura, purché effettivamente dimostrati.
- L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare della componente di rendimento grava sul contribuente che chiede il rimborso. Sono utili documentazione del fondo, rendiconti, atti statutari, delibere e dati sulla concreta gestione degli investimenti.
- Il giudice tributario non è tenuto a disporre d'ufficio una consulenza tecnica per ricostruire una componente reddituale non provata dalla parte; i poteri istruttori d'ufficio non sostituiscono l'onere probatorio.
- La sola iscrizione a una forma previdenziale antecedente al 1993 non dà diritto alla tassazione del 12,50% sull'intera prestazione: è necessario dimostrare che una parte della somma derivi da effettiva gestione del capitale sul mercato.
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