Sentenza del 21/12/2015 n. 10327 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - Applicazione dopo il 1° gennaio 2010 - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la legittimità dell'applicazione della TARSU anche dopo il 1° gennaio 2010, in ragione del regime transitorio previsto per il passaggio al sistema tariffario e dell'art. 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006. Fino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova tariffa, continuano infatti ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'applicazione della TARSU oltre il 1° gennaio 2010, sostenendo implicitamente che, da tale data, il tributo avrebbe dovuto essere sostituito dal regime tariffario previsto dalla normativa sui rifiuti.
Norme richiamate
Art. 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
fino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti
La norma mantiene provvisoriamente efficaci i regimi regolamentari preesistenti, tra cui la TARSU, fino all'adozione della disciplina attuativa della nuova tariffa.
Regime transitorio per il passaggio al regime tariffario
Il regime transitorio consente ai Comuni di continuare ad applicare la TARSU anche dopo il 1° gennaio 2010, fintanto che non sia divenuta operativa la nuova disciplina tariffaria.
Massime di principio
- La decorrenza prevista per il passaggio a un nuovo regime tariffario non comporta automaticamente la cessazione del precedente tributo se la normativa prevede un regime transitorio.
- In assenza del regolamento attuativo necessario a rendere operativa la nuova tariffa, possono continuare ad applicarsi le discipline comunali previgenti.
- Per valutare la legittimità della TARSU in periodi successivi al 1° gennaio 2010, occorre verificare non solo la data prevista per il passaggio al nuovo sistema, ma anche l'effettiva emanazione e operatività della normativa attuativa.
- La continuità della disciplina precedente opera nei limiti e per il periodo stabiliti dalla normativa transitoria applicabile.
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