Sentenza del 02/08/2017 n. 19223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. Secondo l'Ufficio, il contribuente non avrebbe fornito una prova sufficiente a superare la presunzione derivante dall'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, poiché avrebbe dovuto dimostrare che le somme utilizzate per gli acquisti immobiliari dei figli non costituivano redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e che furono effettivamente impiegate per tali acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della C.T.R. La Corte ha ritenuto sufficiente la prova documentale e indiziaria fornita dal contribuente: il rimborso di un finanziamento e il disinvestimento di titoli, avvenuti nel 2002, risultavano temporalmente coincidenti con gli acquisti immobiliari effettuati dai figli mediante somme messe a disposizione dal padre. È stato riconosciuto che, ai fini della prova contraria all'accertamento sintetico, rilevano anche l'entità e la durata del possesso delle somme, elementi idonei a dimostrare che la spesa era stata sostenuta con risparmi accumulati in precedenza e non con redditi prodotti nell'anno accertato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.500 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
accertamento sintetico del reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali; prova documentale contraria del contribuente
L'accertamento sintetico fondato su spese o incrementi patrimoniali può essere superato dal contribuente mediante prova documentale relativa non solo all'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche alla loro entità e alla durata del relativo possesso. Tali elementi possono dimostrare che la spesa è stata finanziata con risparmi accumulati in periodi precedenti e non con redditi dell'anno accertato.
Codice civile, art. 2697
La disposizione è richiamata dall'Agenzia per sostenere che il contribuente dovesse provare i fatti idonei a contrastare la presunzione reddituale. La Corte ha tuttavia ritenuto adeguata la documentazione prodotta e la relativa ricostruzione probatoria.
Codice civile, art. 2729
La coincidenza temporale tra il rimborso del finanziamento, il disinvestimento dei titoli e gli acquisti immobiliari dei figli è stata considerata una prova sintomatica, grave e coerente dell'effettiva provenienza e destinazione delle somme.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando documentalmente che la spesa è stata finanziata con risparmi pregressi, disinvestimenti, rimborsi o altre disponibilità già possedute.
- Non è sempre necessario dimostrare che le somme abbiano natura di redditi esenti o soggetti a ritenuta: possono essere rilevanti anche la provenienza, l'entità e la durata del possesso delle disponibilità finanziarie.
- La prova deve collegare in modo plausibile e documentato le disponibilità finanziarie alla spesa contestata; la vicinanza temporale tra disinvestimenti o rimborsi e acquisti costituisce un elemento indiziario importante.
- Quando gli incrementi patrimoniali riguardano familiari, il rapporto familiare può essere rilevante per ricostruire chi abbia effettivamente fornito le somme e quale sia la reale provenienza del denaro.
- La mera disponibilità di un bene o il pagamento effettuato formalmente da un familiare non dimostrano automaticamente che il contribuente abbia prodotto nell'anno accertato un reddito maggiore: occorre valutare l'origine concreta delle somme e la loro storia finanziaria.
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