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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2556 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - cessione di terreno - caparra confirmatoria - riqualificazione come acconto del prezzo pattuito - assenza di elementi oggettivo - non è possibile - intentio delle parti - prevale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini IVA, di una somma versata nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita di un terreno. L'Ufficio aveva considerato la somma non come caparra confirmatoria, come indicato dalle parti, ma come acconto sul prezzo, pretendendone quindi l'immediato assoggettamento a IVA. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che dalle lettere commerciali scambiate tra le parti emergeva chiaramente la volontà di attribuire al pagamento la funzione di caparra confirmatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata ritenuta illegittima la riqualificazione unilaterale della somma da caparra confirmatoria ad acconto sul prezzo, in assenza di elementi oggettivi idonei a superare il significato delle dichiarazioni e dei documenti contrattuali. Ai fini dell'interpretazione del preliminare, ha prevalso l'intenzione effettiva delle parti, desumibile dal tenore letterale delle comunicazioni commerciali. Di conseguenza, non è stata ritenuta dovuta l'immediata applicazione dell'IVA sulla somma versata come caparra.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sulla qualificazione degli acconti e delle caparre

    L'imponibilità IVA immediata può conseguire al pagamento di un acconto sul prezzo, mentre la caparra confirmatoria non può essere automaticamente trattata come acconto in assenza di elementi che dimostrino la diversa natura sostanziale del pagamento.

  • Principi civilistici sull'interpretazione del contratto

    La qualificazione del pagamento deve essere ricavata dalla comune intenzione delle parti e dal contenuto complessivo della documentazione contrattuale, non soltanto dalla denominazione astratta attribuita dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare automaticamente una caparra confirmatoria come acconto sul prezzo solo perché è stata versata prima della stipula definitiva.
  • La denominazione utilizzata dalle parti non è necessariamente decisiva, ma assume particolare rilievo quando è coerente con il testo del preliminare e con le comunicazioni commerciali intercorrenti.
  • Per superare la qualificazione di caparra è necessario disporre di elementi oggettivi e documentali che dimostrino che la somma costituiva, in realtà, un pagamento parziale del prezzo.
  • Ai fini IVA occorre distinguere la funzione concreta della somma: l'acconto rappresenta una parte anticipata del corrispettivo, mentre la caparra confirmatoria ha funzione di garanzia e può essere imputata al prezzo solo in un momento successivo, se previsto o se il contratto viene eseguito.
  • In situazioni analoghe è opportuno redigere preliminari, ricevute e corrispondenza in modo coerente, indicando espressamente la funzione della somma e conservando la documentazione che dimostri l'effettiva intenzione delle parti.

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