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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20954/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza penale definitiva del 20/11/2020 (definitiva il 07/04/2021) per presunta nullità della notifica della citazione in grado di appello. Si deduceva tempestività della domanda rispetto al termine di 30 giorni decorrente dalla consegna del ricorrente alle autorità italiane (MAE, consegna 24/06/2024) in base all'informazione provvisoria n.14/2024 delle Sezioni Unite e si contestava la presunzione di conoscenza del processo in appello perché il rapporto con il difensore domiciliatario si era interrotto dopo la consegna all'estero (Belgio) e non era stato più comunicato un nuovo domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: la rescissione ex art. 629-bis (nella disciplina previgente applicabile al caso) presuppone la dichiarazione di assenza e l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; qui il ricorrente aveva partecipato personalmente al giudizio di primo grado, per cui manca l'assuntivo di "assenza" e dunque l'incolpevole ignoranza. La Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta per mancanza dei presupposti di legge. Sono state imposte al ricorrente le spese processuali e la condanna a pagare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato tutela l'imputato assente che abbia subito 'ignoranza incolpevole' della celebrazione del processo; presupposto imprescindibile è la dichiarazione di assenza e l'assenza per l'intera durata del processo; in caso di effettiva partecipazione al primo grado la tutela rescissoria non è applicabile.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma correlata: disciplina la dichiarazione di assenza e i suoi effetti; la rescissione è strettamente connessa ai meccanismi di tutela previsti per l'imputato non presente.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Consente procedure speciali di notifica per detenuti all'estero; la Corte d'appello ha ritenuto valida la procedura notificatoria eseguita ai sensi di questa norma in favore del difensore domiciliatario.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. n.150/2022

    art. 89, co.1 D.Lgs. 150/2022

    Regola la successione di norme in tema di rescissione: se la dichiarazione di assenza è stata resa sotto la disciplina previgente alla riforma, si applica la disciplina anteriore (legge n.103/2017) al giudizio relativo alla rescissione.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.37 co.1; d.l. 31/10/2022 n.162; legge 30/12/2022 n.199

    D.Lgs. 150/2022 art.37 co.1; D.L. 31/10/2022 n.162 convertito L. 30/12/2022 n.199

    Riferimenti formali all'entrata in vigore della riforma processuale e alle norme transitorie che determinano quale disciplina applicare ex post.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in cassazione.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma sostanziale contestata nel processo di merito (traffico di stupefacenti) della quale il ricorrente era stato condannato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., sent. 11447/2025 Lacatus; Sez. U. n.15498/2020 Lovric; Sez.5 n.37154/2024; Sez.4 n.37666/2024)

    sentenze indicate nel testo

    Richiami giurisprudenziali usati per chiarire l'ambito di applicazione temporale delle norme sulla rescissione e i principi: la rescissione non è ammessa se il condannato ha avuto effettiva conoscenza del processo; indicazioni sulle condizioni di incolpevole ignoranza.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis è ammissibile solo se l'imputato è stato dichiarato assente e dimostra un'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; la partecipazione personale al primo grado esclude tale tutela.
  • In tema di profili intertemporali, se la dichiarazione di assenza è intervenuta sotto la disciplina previgente alla riforma del 2022, si applica la disciplina anteriore (art. 89 d.lgs.150/2022).
  • La mera contestazione della nullità della notifica in appello non vale a giustificare la rescissione se il processo non si è svolto in assenza (ovvero se è stata acquisita effettiva conoscenza), e tali questioni andavano sollevate nel grado in cui la nullità poteva essere dedotta.
  • La notifica effettuata tramite procedure internazionali (MAE) e/o al difensore domiciliatario può integrare conoscenza del processo; l'interruzione del rapporto con il difensore può essere rilevante ma necessita di prove concrete per superstare alla presunzione di conoscenza.
  • In ipotesi di consegna/extradizione, la decorrenza dei termini processuali (es. 30 giorni per la rescissione) richiede attenzione alle ultime indicazioni delle Sezioni Unite; tuttavia l'esito dipende anche dalla sussistenza dei presupposti sostanziali (assenza/incolpevole ignoranza).

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