Cassazione Penale, Sentenza n. 15077/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione di inammissibilità dell'appello per mancato deposito, insieme all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente ha dedotto che la norma non richiede che l'elezione sia successiva alla sentenza impugnata e che fosse già presente negli atti (eletta in sede di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo) e che l'atto di appello richiamava esplicitamente tale elezione e la sua collocazione negli atti
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notifica. Nel caso concreto l'appello indicava espressamente la domiciliazione presso lo studio dell'avv. Chianese e risultava negli atti la precedente elezione di domicilio; pertanto la Corte distrettuale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte, conformemente all'interpretazione delle Sezioni Unite, ha ritenuto che, per le impugnazioni proposte fino al 24/8/2024, non sia necessario il deposito contestuale della dichiarazione/e elezione di domicilio; è sufficiente un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter)
La disposizione è stata abrogata ed è in vigore dal 25/8/2024; le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024, perciò il caso, con appello del 21/7/2023, è rimesso alla previgente disciplina interpretata
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (spaccio/traffico di stupefacenti); nel caso è il capo d'imputazione alla base del giudizio, ma la questione decisa riguarda profili di ammissibilità dell'impugnazione e le regole di notifica
Massime di principio
- Se in precedenti atti di quel procedimento (es. convalida dell'arresto, giudizio direttissimo o sentenze) l'imputato ha eletto domicilio, l'atto di impugnazione può essere ammissibile se contiene un richiamo espresso e specifico a tale precedente elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata individuazione del luogo di notifica
- Non è sempre necessario depositare nuovamente la dichiarazione di elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione quando la precedente elezione è già negli atti e viene richiamata esplicitamente; tuttavia per evitare rischi è prudente indicare chiaramente l'atto e la sua posizione nel fascicolo
- Il giudice d'appello deve, prima di dichiarare l'inammissibilità per mancato deposito, verificare il fascicolo e valutare se dalla documentazione emergano già elementi che consentono l'individuazione del domicilio eletto
- Dopo l'abrogazione normativa (legge 9/8/2024, n.114) la disciplina cambia per le impugnazioni presentate successivamente al 24/8/2024: è quindi necessario controllare la data di proposizione dell'impugnazione per sapere quale regime si applica
- In caso di fascicoli composti da pochi atti la verifica dell'esistenza di una precedente elezione di domicilio è agevole; in situazioni più complesse o per massima sicurezza procedurale, il difensore dovrebbe allegare o depositare la dichiarazione/e l'elezione di domicilio contestualmente all'impugnazione
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