Cassazione Civile, Ordinanza n. 17302/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria concluso nel 2005 per l'acquisto di un'autovettura di lusso, poi sottoposta a sequestro giudiziario perché rivendicata da un terzo che si assumeva proprietario del bene. In un primo giudizio promosso dal terzo proprietario, il tribunale aveva accertato la proprietà del terzo, ritenuto non opponibile alla proprietaria il contratto di acquisto del bene da parte della società di leasing e rigettato le domande di risoluzione e risarcimento proposte dalla società di leasing contro l'utilizzatore e la società garante; tale decisione era stata poi oggetto di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Parallelamente, l'utilizzatore aveva promosso un secondo giudizio chiedendo la risoluzione del leasing per evizione del bene e la restituzione dei canoni pagati; in appello, la Corte territoriale aveva accolto l'impugnazione della società di leasing e ritenuto che, a seguito dell'ordinanza di cassazione dichiarativa di inammissibilità nel primo giudizio, si fosse formato un giudicato esterno anche sulla risoluzione del contratto e sulla responsabilità dell'utilizzatore, con conseguente conferma della condanna al pagamento delle somme dovute e alla restituzione di quanto percepito in esecuzione provvisoria. Con il ricorso per cassazione l'utilizzatore ha denunciato, con tre motivi, la violazione delle norme sulla sospensione necessaria e sulla connessione tra cause, deducendo che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio di revocazione pendente contro la precedente sentenza; inoltre ha censurato l'applicazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sull'efficacia del giudicato, sostenendo che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla risoluzione del leasing, poiché l'ordinanza di cassazione precedente aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e non aveva deciso nel merito, mentre le ulteriori affermazioni sulla leasing erano meri obiter dicta; infine ha contestato la mancanza di una valida declaratoria di passaggio in giudicato e la mancata considerazione della pendenza del procedimento di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui si fosse formato un giudicato esterno sul merito della controversia a seguito della precedente ordinanza di inammissibilità. Ha chiarito che un provvedimento di mero rito, fondato sull'inammissibilità del ricorso, non produce giudicato sostanziale sul merito e che le argomentazioni ulteriori contenute in quella ordinanza sul contratto di leasing erano soltanto obiter dicta, non idonee a vincolare il successivo giudizio. Ha inoltre affermato che, in presenza del giudizio di revocazione ancora pendente, la Corte territoriale avrebbe dovuto eventualmente applicare l'art. 337, comma 2, c.p.c., sospendendo il giudizio o tenendo conto dell'esito del ricorso pendente, e non già fondare la decisione sull'esistenza di un giudicato esterno inesistente. Il primo motivo è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche alla luce dell'art. 337, comma 2, c.p.c. in relazione all'esito del procedimento pendente.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
non è la norma applicabile quando la connessione o la pregiudizialità riguardino cause pendenti davanti allo stesso giudice; in tale ipotesi rileva piuttosto la riunione ex art. 274 c.p.c.
art. 40 c.p.c.
è richiamato in modo improprio quando non vi siano cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi.
art. 274 c.p.c.
è la norma che regola la riunione dei giudizi connessi pendenti davanti allo stesso giudice, e la relativa scelta è discrezionale.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale non si forma per effetto di una decisione di mero rito che dichiari inammissibile il ricorso; le affermazioni ultronee o incidentali non vincolano il successivo giudizio.
art. 335 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle impugnazioni riunite e ai loro effetti.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso per censurare l'asserita decisione su questioni non devolute o non espressamente decise.
art. 395 c.p.c.
è la base della revocazione ordinaria proposta contro la precedente sentenza d'appello per asserito errore di fatto.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato formale e passaggio in giudicato della sentenza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla documentazione del passaggio in giudicato.
art. 350, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo nel quadro delle questioni processuali sull'appello.
art. 337, comma 2, c.p.c.
in presenza di un giudizio pendente suscettibile di incidere sulla decisione, il giudice può sospendere il processo o comunque tenere conto dell'esito del procedimento pregiudicante.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale non può essere desunto da una pronuncia di mero rito che dichiari inammissibile un'impugnazione: la preclusione ex art. 2909 c.c. richiede una decisione di merito sul punto che si assume coperto da giudicato.
- Le argomentazioni svolte incidentalmente in un provvedimento che definisce il giudizio per inammissibilità non hanno efficacia di giudicato e non possono essere valorizzate come presupposto vincolante in un giudizio successivo.
- Quando tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario esiste connessione o possibile incompatibilità degli esiti, la questione si governa principalmente con la riunione dei processi ex art. 274 c.p.c., non con la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- In presenza di un giudizio di revocazione ancora pendente, il giudice del processo successivo non può dare per formato un giudicato esterno sul merito della controversia; al più deve valutare la sospensione o la rilevanza dell'esito del procedimento pendente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- L'efficacia preclusiva del giudicato va accertata con riferimento al contenuto effettivamente deciso e non a ciò che sia stato soltanto presupposto logico o enunciato in via incidentale.
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