Cassazione Civile, Ordinanza n. 29154/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2013, emesso nei confronti della società che gestiva uno stabilimento balneare, in relazione all’utilizzo di una superficie demaniale marittima maggiore di quella dichiarata. Un primo avviso era già stato annullato in giudizio; successivamente il Comune aveva notificato un nuovo avviso per la medesima annualità. La contribuente ha eccepito la tardività dell’atto e l’esistenza di un giudicato preclusivo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il termine decadenziale decorresse dalla data di occupazione della maggiore superficie, e dunque che l’atto fosse tempestivo; ha inoltre richiamato l’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 sulla denuncia dei locali e delle aree tassabili. La controricorrente ha resistito con eccezioni di inammissibilità e di giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente: ha escluso che mancasse nel ricorso l’indicazione degli elementi richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. e ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato, rilevando che non risultava il passaggio in giudicato della prima sentenza e, comunque, che il nuovo avviso poteva essere emesso in caso di mera emendazione di un vizio motivazionale. Nel merito, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata quanto alla normativa applicabile, precisando che non si applica l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 ma l’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, in combinato con l’art. 70 d.lgs. n. 507/1993. Ha affermato che, poiché l’occupazione era già in corso al 20 gennaio dell’anno d’imposta 2013, il termine decadenziale di cinque anni scadeva il 31 dicembre 2018; essendo il nuovo avviso stato notificato nel 2019, esso era tardivo. La decisione di merito è stata quindi confermata, con diversa motivazione. Spese compensate per il consolidamento della giurisprudenza in corso di causa. Dato atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.
È stato dedotto come parametro del vizio di legittimità del ricorso, ma la Corte ha esaminato il motivo come censura di violazione di legge e non ha ravvisato ragioni di accoglimento.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha escluso che la mancata indicazione di alcuni elementi, non richiesti dalla norma, comportasse inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006 n. 296
"entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Costituisce il termine unico di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali; decorre, nel caso esaminato, dall’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato per individuare il momento di decorrenza dell’obbligazione tributaria in materia di tassa rifiuti.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
Serve a individuare il momento in cui deve essere presentata la denuncia dei locali e delle aree tassabili, rilevante per il calcolo del termine decadenziale.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
La Corte chiarisce che la norma non è applicabile al caso, perché riguarda gli accertamenti delle imposte dirette e non i tributi locali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è quello speciale previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, che unifica la disciplina dell’accertamento degli enti locali.
- Quando l’occupazione o detenzione del bene tassabile è già in corso all’inizio dell’anno d’imposta e comunque prima del 20 gennaio, il termine decadenziale decorre dall’anno corrente; se invece l’occupazione inizia successivamente, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
- La notificazione di un nuovo avviso di accertamento è ammissibile, in presenza di un precedente atto annullato per vizio formale o motivazionale, purché l’amministrazione non sia decaduta dal potere impositivo e non vi sia un giudicato sostanziale preclusivo realmente formatosi.
- La mancanza di elementi del ricorso non espressamente richiesti dall’art. 366 c.p.c. non determina inammissibilità, e il mancato rispetto di protocolli organizzativi o di prassi processuali non equivale di per sé a sanzione processuale.
- Nel giudizio di legittimità, se la decisione di merito è corretta nel risultato, la Corte può confermarla correggendone la motivazione giuridica sulla normativa applicabile.
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