Sentenza del 21/12/2017 n. 5578 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Gratuito patrocinio - Modifica condizione reddituale - Revoca - Retroattività - Contributo unificato tributario - Debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della revoca del gratuito patrocinio richiesta dalla stessa parte per il miglioramento o comunque il mutamento delle proprie condizioni economiche. In particolare, si è discusso se, dopo la revoca, dovesse essere versato il contributo unificato relativo ai ricorsi presentati durante il periodo in cui il beneficio era vigente e il contributo era stato prenotato a debito.
La decisione
La revoca comporta l'obbligo di versare il contributo unificato tributario dovuto per i ricorsi presentati durante la precedente ammissione al gratuito patrocinio. Se il decreto di revoca non indica espressamente una diversa decorrenza, la revoca opera retroattivamente dal momento dell'instaurazione del processo, ripristinando l'obbligo della parte di sostenere personalmente le spese di difesa e gli oneri processuali. La decisione conferma l'orientamento già espresso da Cass. n. 65/2013.
Norme richiamate
Disciplina del gratuito patrocinio nel processo tributario
La revoca del beneficio per il mutamento delle condizioni reddituali incide anche sugli oneri processuali maturati durante il periodo di ammissione, salvo che il provvedimento stabilisca una decorrenza diversa.
Contributo unificato tributario
Il contributo unificato prenotato a debito durante l'ammissione al gratuito patrocinio diventa dovuto dalla parte quando la revoca del beneficio opera retroattivamente.
Cassazione, sentenza n. 65/2013
Il precedente conferma che, in assenza di una specifica decorrenza fissata nel decreto di revoca, l'effetto della revoca può retroagire sino all'instaurazione del processo.
Massime di principio
- La revoca del gratuito patrocinio motivata dal mutamento delle condizioni reddituali può far venir meno, anche retroattivamente, gli effetti economici dell'ammissione.
- Quando il decreto di revoca non indica una decorrenza precisa, occorre considerare la revoca efficace sin dall'inizio del processo, con conseguente obbligo di sostenere personalmente le spese.
- Il contributo unificato prenotato a debito non si considera definitivamente esonerato: se il beneficio viene revocato, può essere richiesto alla parte.
- Per valutare gli effetti della revoca è essenziale esaminare il contenuto del decreto, verificando se stabilisca una decorrenza espressa o limiti gli effetti della revoca al futuro.
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