Sentenza del 03/07/2015 n. 13738 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Agevolazione ex art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Demolizione e ricostruzione dell'immobile d'interesse storico o artistico - Revoca tacita del vincolo - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava l'applicazione dell'agevolazione ICI prevista per gli immobili di interesse storico o artistico, sostenendo che l'immobile fosse diverso da quello originariamente vincolato perché il fabbricato era stato parzialmente demolito e ricostruito. Secondo il Comune, tale trasformazione avrebbe comportato una revoca tacita o implicita del vincolo, anche in assenza di un formale provvedimento amministrativo, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato il riconoscimento dell'agevolazione ICI. Ha stabilito che la parziale demolizione e ricostruzione non determina, di per sé, la cessazione del vincolo, soprattutto quando restino conservate parti significative dell'immobile originario, come la facciata e alcuni tratti di mura antiche. La revoca di un vincolo storico-artistico, avente natura costitutiva e soggetto a forma e procedimento vincolati, non può essere desunta tacitamente dal comportamento dell'amministrazione, ma richiede un provvedimento formale adottato con modalità omologhe a quelle dell'atto di imposizione. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 2.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
Agevolazione ICI per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico
L'agevolazione è applicabile anche quando l'interesse storico-artistico riguardi soltanto una porzione dell'immobile, poiché il proprietario resta soggetto agli oneri di conservazione e manutenzione.
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 3
Tutela degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico
Il vincolo storico-artistico si conserva fino a quando non intervenga una revoca formalmente adottata secondo le modalità previste per la sua imposizione.
D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
Richiamato quale normativa successiva di disciplina dei beni culturali e dei relativi vincoli.
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato quale normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, in continuità con la disciplina previgente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata dal Comune per denunciare violazione o falsa applicazione delle disposizioni sui vincoli storico-artistici e sull'agevolazione ICI.
Massime di principio
- La demolizione parziale e la ricostruzione di un immobile vincolato non comportano automaticamente la perdita del vincolo né dell'agevolazione fiscale, se restano elementi originari tutelati e funzionalmente collegati al fabbricato.
- Un vincolo amministrativo soggetto a forma e procedimento vincolati non può essere considerato tacitamente revocato sulla base di comportamenti materiali o di una presunta volontà implicita dell'amministrazione.
- Per escludere un'agevolazione fondata su un vincolo storico-artistico, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva cessazione del vincolo mediante un formale provvedimento di revoca o altro atto giuridicamente idoneo.
- L'agevolazione può spettare anche quando il vincolo riguardi solo una parte dell'immobile, purché tale parte non sia materialmente o economicamente separabile dal resto dell'edificio e permangano obblighi di conservazione a carico del proprietario.
- In caso di dubbio sulla permanenza del vincolo, occorre verificare gli atti amministrativi ufficiali e non basarsi esclusivamente sulle trasformazioni edilizie dell'immobile o sull'assenza di interventi dell'autorità di tutela.
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