Cassazione Penale, Sentenza n. 20393/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale amministratore di fatto della societa' Sud est Transport s.r.l. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione di Cosentino come amministratore di fatto, lamentando la sopravvalutazione delle dichiarazioni della curatrice e la trascuratezza di altre prove e dichiarazioni che lo indicavano come dipendente; 2) travisamento e omissione di prove relative alla consegna delle scritture contabili (sostenendo che le scritture erano state consegnate al nuovo amministratore Hegyes Janos Bela presso lo studio Grossi e che esiste una ricevuta sottoscritta), con conseguente errore della Corte nel ritenere che le scritture fossero state consegnate allo studio Grossi; 3) doglianza sulla motivazione circa il dolo richiesto per il reato e sulla presunta sovrastima dell'importanza del trasferimento di dipendenti alla nuova società di Cosentino; 4) eccezione di prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non inammissibile e ha esaminato i motivi. Ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo nella parte che denunciava incoerenza e travisamento probatorio riguardo alla consegna delle scritture contabili e alla ricevuta sottoscritta, evidenziando omissioni nella motivazione della Corte territoriale. Tuttavia, preso atto della maturazione del termine massimo di prescrizione alla data del 15 febbraio 2026 (con calcolo dei dodici anni e sei mesi e l'aggiunta di 781 giorni di sospensione dovuti a vari rinvii e astensioni), la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché le doglianze non dimostravano in modo incontestabile l'inesistenza del fatto. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poichè il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come regola per la forma e limiti di esposizione del ricorso in cassazione (necessità di sintesi nei motivi); la Corte ha osservato che i motivi vanno sinteticamente esposti nei limiti prescritti
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di pronunciare l'assoluzione quando sussiste una causa di estinzione del reato e le circostanze che escludono la punibilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta nel caso in esame, essendo le censure attinenti a vizi di motivazione non tali da dimostrare ictu oculi l'inesistenza del fatto
Sentenza Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per spiegare i limiti dell'applicazione dell'art.129, comma 2: solo quando l'esistenza del fatto, la sua non riconducibilità all'imputato o la sua irrilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile il giudice puo' assolvere senza approfondimenti; altrimenti bisogna annullare con rinvio. Nel caso, invece, essendo maturata la prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione del reato
Massime di principio
- Se il ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto, la Corte di legittimità valuta la completezza e la coerenza della motivazione della Corte territoriale: divergenze probatorie rilevanti devono essere effettivamente affrontate nella motivazione per evitare travisamenti.
- Le questioni probatorie che implicano valutazioni fattuali (es. chi materialmente deteneva le scritture contabili, quale fosse la natura del rapporto di lavoro) sono difficilmente risolte in sede di legittimità se non emerge un palese travisamento probatorio o omissione rilevante nella motivazione.
- L'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. ha applicazione molto limitata: l'assoluzione per estinzione del reato senza rinvio è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'irrelevanza penale sia manifestissima dagli atti; in presenza di dubbi o di vizi di motivazione occorrerebbe normalmente l'annullamento con rinvio, salvo che il reato sia estinto per prescrizione.
- La prescrizione, una volta effettivamente maturata, porta all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; pertanto in cassazione è essenziale verificare il compiuto calcolo del termine prescrizionale e le eventuali sospensioni/causes interruptiva o sospensive rilevate nel procedimento.
- In casi simili è cruciale produrre e far emergere in primo grado e in appello documenti chiave (es. ricevute di consegna delle scritture, dichiarazioni contestuali di testimoni presenti allo scambio) e sollecitare che la loro valutazione sia esplicitamente affrontata nella sentenza, per impedire che la Corte territoriale venga considerata carente nella motivazione in sede di legittimità.
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