Sentenza n. 2110/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 9.200,00, oltre alle spese del giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione creditrice)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 4277 del 18 agosto 2025, notificata all’Amministrazione il 2 settembre 2025 e divenuta definitiva, come attestato dal Funzionario giudiziario il 25 marzo 2026. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 9.200,00, corrispondenti al valore di bonus illegittimamente revocati, nonché delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Assessorato di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Segretario della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente. Il commissario dovrà, previa richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, provvedere entro ulteriori 90 giorni al completamento dell’esecuzione, comprese l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa e il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà inoltre trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti. L’Assessorato è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici
Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio prima della proposizione del ricorso, consentendo l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato ai sensi della disciplina sulle spese di giustizia.
art. 71 D.P.R. 115/2002
La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, e non dal successivo deposito della relazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma e l’amministrazione non vi ottempera, il creditore può agire in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio legalmente previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare entro un termine determinato tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento delle risorse stanziate o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato di pagamento; l’amministrazione deve porre in essere le iniziative necessarie a rendere possibile l’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla richiesta della parte creditrice che attesti la scadenza del termine assegnato e la perdurante mancata esecuzione.
- Il commissario ad acta, una volta insediato, deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti e può essere autorizzato a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario dotato delle competenze professionali necessarie.
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