Cassazione Penale, Sentenza n. 05165/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il difensore ha dedotto: (1) insufficienza dei gravi indizi in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso/dedita al traffico di stupefacenti; censura della motivazione del Tribunale e rimprovero di lettura parziale del materiale probatorio; (2) mancata attualità delle esigenze cautelari, in ragione del decorso del tempo (ultima operatività contestata novembre 2021) e dell'assenza di contributi recenti, con richiesta in subordine di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso lamentava altresì un errato utilizzo della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. e motivazioni illogiche circa la permanenza dell'associazione e la rilevanza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte (sezione penale) ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (i) il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione del giudice del riesame e non consente una rivalutazione dei fatti già esaminati; (ii) l'ordinanza impugnata ha adeguatamente documentato, con riferimento a intercettazioni e riscontri investigativi, l'esistenza dell'organizzazione (art. 74 d.P.R. 309/1990), l'identità dei partecipanti, la stabile ripartizione dei ruoli e il ruolo significativo svolto dal ricorrente (confezionamento/occultamento, accompagnamento del capo, incasso, supporto operativo e programmatico); (iii) il dato temporale non è decisivo: la partecipazione associativa è «permanente» e la prova contraria alla presunzione di attualità delle esigenze cautelari richiede elementi concreti non forniti dalla difesa; (iv) la personalità del ricorrente (spiccata propensione a delinquere, guida di veicoli nonostante l'assenza di patente, precedenti segnalati) e la vicinanza al capo hanno legittimato la valutazione di pericolosità e la conferma della custodia carceraria. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., nessuna immediata remissione in libertà.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sui delitti-fine in materia di stupefacenti; nel caso utilizzata per qualificare i singoli episodi di detenzione/traffico cui il ricorrente ha partecipato, elementi che contribuiscono alla valutazione della sua inserzione nell'associazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Dispone il tipo penale dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato e applicato i suoi elementi costitutivi (numero di associati >= 3, stabile ripartizione dei ruoli, commissione di una serie indeterminata di delitti, base logistica) ritenendoli dimostrati dalle indagini e dalle intercettazioni.
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato in sede di censura sulla motivazione (difesa) ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame fosse adeguata nei termini richiesti dall'articolo e dalla giurisprudenza.
codice di procedura penale, art. 274
Norma procedure sulle misure cautelari; evocata dalla difesa in relazione alla necessità di motivare l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto la valutazione richiesta.
codice di procedura penale, art. 275
Disciplina la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi/associativi; la Corte ha confermato che la presunzione può essere superata solo da elementi concreti e che il decorso del tempo è un elemento valutabile ma non decisivo quando ricorra la contestazione associativa permanente e risultino indizi della perdurante disponibilità del soggetto.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sui motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha richiamato i limiti del controllo in sede di legittimità: verifica della logicità/adeguatezza della motivazione e non riapprezzamento libero delle prove.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti sul riesame delle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della logicità e adeguatezza della motivazione; non è consentito il libero riesame delle risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito.
- Per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) il giudice può desumere l'esistenza dell'associazione anche da reati-fine e da intercettazioni che evidenzino ruoli stabili, ripartizione delle mansioni e una base logistica; non è necessario che ogni prestazione sia continua, è rilevante la disponibilità stabile del soggetto all'organizzazione.
- Il decorso del tempo è un elemento rilevante ma non determinante nella verifica dell'attualità delle esigenze cautelari: quando la contestazione è di natura 'permanente' (associazione), la presunzione di attualità prevista dall'art. 275 c.p.p. può ritenersi ancora operante salvo prova contraria concreta e convincente.
- Per superare la misura custodiale in presenza di un'imputazione associativa la difesa deve fornire elementi specifici e probanti (es. cessazione stabile dei contatti, riscontri oggettivi di rottura del vincolo associativo, stabile situazione lavorativa alternativa, collaborazioni investigative) e non solo deduzioni generiche sul decorso del tempo.
- Le valutazioni sul pericolo di reiterazione devono considerare ruolo, modalità operative, professionalità criminale e contatti del soggetto: condotte che dimostrino apporto organizzativo o programmatico rendono più difficile la sostituzione della custodia con misure meno afflittive.
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