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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La lite nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra coniugi in data 10 febbraio 2003 e da una scrittura privata coeva con cui si dava atto, secondo la prospettazione dell'attore originario, che il prezzo non era stato versato, che l'intestazione dell'immobile alla moglie era fiduciaria e che quest'ultima si era impegnata ad amministrare il bene e a ritrasferirlo al marito su richiesta, mentre il marito avrebbe anticipato o rimborsato le spese. Il marito conveniva la moglie chiedendo in via principale l'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento; solo in subordine domandava la nullità della compravendita per simulazione o mancanza di causa. La convenuta contestava la tesi attorea, denunciava il riempimento abusivo della scrittura e proponeva querela di falso; in subordine, chiedeva la risoluzione della scrittura privata per inadempimento del marito. Il Tribunale dichiarava la nullità della compravendita per simulazione assoluta e, di riflesso, la nullità della scrittura privata. In appello, la convenuta sosteneva che la decisione fosse errata e che dovesse invece essere esaminata la domanda di risoluzione del contratto dissimulato per inadempimento. La Corte d'appello rigettava il gravame ritenendo che l'appellante non avesse censurato con argomenti specifici la ratio della sentenza di primo grado, ossia la declaratoria di simulazione assoluta. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 342 c.p.c. e 1414 c.c., sostenendo che l'atto di appello avesse individuato la parte della sentenza impugnata e richiamato le norme rilevanti, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito la questione dell'inadempimento al contratto dissimulato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: l'appello conteneva solo la parte volitiva e non una sufficiente parte argomentativa idonea a confutare la declaratoria di simulazione assoluta; inoltre, la domanda di simulazione relativa e di risoluzione del negozio dissimulato è diversa, per petitum e causa petendi, da quella di simulazione assoluta accolta in primo grado, sicché le censure svolte non erano pertinenti. La ricorrente non aveva neppure indicato un concreto interesse a una pronuncia sulla scrittura privata, dato che la nullità della compravendita era divenuta definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, sostanzialmente, ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello: l'appello non era idoneo a censurare la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita, perché non conteneva una critica specifica alle ragioni della sentenza di primo grado e si limitava a insistere sulla pretesa inadempienza al negozio dissimulato. Di conseguenza, è rimasta ferma la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita per simulazione assoluta e la nullità della scrittura privata collegata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere non solo la parte volitiva, ma anche una parte argomentativa sufficiente a confutare le ragioni poste a base della sentenza impugnata; non è sufficiente l'indicazione delle statuizioni che si intendono impugnare.

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione assoluta e la simulazione relativa sono domande diverse per petitum e causa petendi; la prima mira a far dichiarare che il contratto apparente non produce effetti, la seconda a far accertare che gli effetti sono quelli di un diverso negozio dissimulato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la coglie, è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è ammissibile solo se effettivamente correlata alla decisione impugnata e alla sua motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è prospettabile solo rispetto a un contratto efficace e rilevante; non può essere utilmente invocata in modo incompatibile con la definitiva declaratoria di nullità del contratto apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, per superare una pronuncia fondata su una certa ratio decidendi, non basta indicare in modo generico la volontà di riforma: occorre una critica specifica e coerente delle argomentazioni del primo giudice.
  • La violazione dell'art. 342 c.p.c. si configura quando l'atto di appello manca di una sufficiente parte argomentativa, ossia di una esposizione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata.
  • La domanda di simulazione assoluta è distinta da quella di simulazione relativa: cambiano i fatti da provare, il petitum e la causa petendi, e non è lecito confondere le due azioni.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni diverse o non decisive.
  • Non è utile chiedere la risoluzione di un accordo accessorio o dissimulato quando la decisione definitiva ha già escluso l'efficacia traslativa del contratto apparente e la parte non spiega quale interesse concreto residui.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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