Sentenza del 14/10/2019 n. 7725 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 219/2019 IMPOSTE E TASSE - SOGGETTO PASSIVO - Amministrazione giudiziaria - Reddito prodotto da beni sottoposti a sequestro preventivo - Obbligo di dichiarazione e versamento in capo all'amministratore giudiziario - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa all'omesso versamento dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2014, per il periodo d'imposta 2013, oltre a sanzioni e interessi. I redditi derivavano da beni e partecipazioni sottoposti a sequestro preventivo e affidati alla custodia e amministrazione giudiziaria già dal 2011. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente fosse comunque responsabile, anche perché aveva presentato la dichiarazione e aveva pagato altri tributi nello stesso periodo. La Commissione ha invece ritenuto che, essendo i beni sottratti alla disponibilità del contribuente, gli obblighi dichiarativi e di versamento gravassero esclusivamente sull'amministratore giudiziario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento di sanzioni e interessi. La mera presentazione della dichiarazione da parte del contribuente non ha fatto sorgere a suo carico l'obbligo di pagamento, poiché la dichiarazione è ritrattabile e il soggetto obbligato era l'amministratore giudiziario. La sentenza non ha deciso definitivamente sulla debenza dell'imposta principale, non essendo stata impugnata dal contribuente: l'imposta potrà restare dovuta dal contribuente o estinguersi per confusione, a seconda dell'avvenuto pagamento da parte degli amministratori e dell'esito della confisca. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, articoli 1, comma 2, e 36
La sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 36 del D.Lgs. 546/1992.
Disciplinano, insieme all'articolo 132 c.p.c., la forma e il contenuto della decisione tributaria.
D.Lgs. 159/2011, articoli 50 e 51
L'Agenzia ha contestato l'applicabilità ratione temporis delle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. 159/2011.
Le disposizioni sono richiamate nel contesto della gestione fiscale dei beni sottoposti a sequestro e amministrazione giudiziaria, ma la decisione è stata fondata soprattutto sul principio secondo cui gli obblighi gravano sull'amministratore giudiziario.
Articolo 112 c.p.c.
Le questioni esaminate esauriscono il devolutum, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle censure effettivamente sottoposte al suo esame.
Articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico sulle spese di giustizia
Il disposto dell'articolo 13, comma 1-quater, del T.U. spese di giustizia non è applicabile al rito tributario.
La Commissione ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato al processo tributario, ritenendo la norma di carattere sanzionatorio e non suscettibile di applicazione analogica.
Massime di principio
- Quando beni, partecipazioni o redditi sono sottoposti a sequestro giudiziario e sottratti alla disponibilità del proprietario, gli obblighi fiscali relativi a tali beni ricadono, in linea generale, sull'amministratore o custode giudiziario.
- Il contribuente proprietario non dovrebbe essere considerato responsabile di sanzioni e interessi per omessi o tardivi versamenti riferiti a redditi prodotti da beni dei quali non aveva più la disponibilità effettiva.
- La presentazione della dichiarazione da parte del contribuente non determina automaticamente l'obbligo definitivo di pagamento, soprattutto quando il dichiarante non era il soggetto effettivamente tenuto agli adempimenti fiscali.
- Il pagamento di altre imposte o la disponibilità di risorse finanziarie non dimostrano, da soli, che il contribuente fosse obbligato a pagare le imposte riferite ai beni sottoposti a custodia giudiziaria.
- Occorre distinguere tra imposta principale, sanzioni e interessi: l'esclusione della responsabilità del contribuente per sanzioni e interessi non comporta necessariamente l'estinzione dell'imposta principale.
- In casi analoghi è essenziale documentare la data del sequestro, la perdita della disponibilità dei beni, la nomina dell'amministratore giudiziario e il collegamento tra i redditi contestati e i beni sequestrati.
Testo integrale
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