Sentenza del 17/09/2019 n. 7898 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta registro ipotecaria e catastale - responsabilità solidale notaio rogante - responsabilità per imposta complementare conseguente a disconoscimento di agevolazioni - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti del notaio è stata esclusa. È stato affermato che il notaio risponde solidalmente con i contraenti, e salvo rivalsa, soltanto per l'imposta principale. Non risponde invece delle imposte complementari, comprese quelle derivanti dal successivo disconoscimento di agevolazioni, poiché tali imposte richiedono un'attività di accertamento e una valutazione giuridica non immediatamente ricavabile dall'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità solidale per l'imposta ipotecaria e catastale richiesta in via complementare a seguito del disconoscimento di agevolazioni fiscali, sostenendo che la responsabilità del notaio rogante è limitata all'imposta principale risultante dall'autoliquidazione o immediatamente desumibile dall'atto, senza accertamenti ulteriori o valutazioni giuridico-interpretative.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e della responsabilità solidale del notaio rogante
Il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale.
La responsabilità solidale del notaio è limitata all'imposta principale, individuabile attraverso il controllo dell'autoliquidazione o mediante elementi immediatamente desumibili dall'atto, senza ulteriori accertamenti o interpretazioni.
Classificazione delle imposte in principale, suppletiva e complementare
Le imposte conseguenti al disconoscimento di agevolazioni fiscali sono considerate imposte complementari e non rientrano nell'obbligazione solidale del notaio rogante.
Massime di principio
- Il notaio rogante è normalmente responsabile in solido per l'imposta principale immediatamente determinabile sulla base dell'atto e dell'autoliquidazione.
- La responsabilità del notaio non si estende, di regola, alle maggiori imposte richieste dopo un accertamento o dopo una valutazione giuridica dell'Amministrazione finanziaria.
- Il disconoscimento successivo di un'agevolazione fiscale genera un'imposta complementare, della quale rispondono i soggetti passivi dell'operazione e non automaticamente il notaio.
- Per stabilire la responsabilità del notaio occorre distinguere tra errori evidenti e immediatamente rilevabili nell'autoliquidazione e contestazioni che richiedono verifiche estratestuali, accertamenti fattuali o interpretazioni normative.
- La limitazione della responsabilità del notaio non esclude la sua eventuale responsabilità professionale verso le parti, se abbia violato specifici obblighi informativi o di diligenza, profilo distinto dalla responsabilità tributaria solidale.
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