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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32205/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva accertato che una società unipersonale non aveva presentato dichiarazioni fiscali né effettuato versamenti d'imposta dal 2008. In applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, aveva rideterminato il reddito e notificato l'avviso di accertamento alla persona fisica indicata come autore della violazione. La C.T.P. aveva accolto il ricorso nei limiti del bilancio di liquidazione; la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo inapplicabile l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 perché la società era già cancellata dal registro imprese prima dell'entrata in vigore della norma. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della C.T.R sulla questione della responsabilità tributaria del socio unico/legale rappresentante ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva completamente omesso di decidere sulla rilevanza, nel caso concreto, della responsabilità tributaria del contribuente ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà esaminare la legittimità dell'avviso di accertamento alla luce dei motivi di appello e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione di merito è viziata quando omette di pronunciarsi su una questione ritualmente devoluta dalle parti e decisiva per la controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione come nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    È la norma invocata per delimitare la responsabilità tributaria del socio unico/legale rappresentante in relazione alle obbligazioni fiscali della società estinta.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato come parametro civilistico sulla responsabilità conseguente alla cancellazione della società, distinto dalla disciplina tributaria speciale.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base della rideterminazione del reddito in assenza di dichiarazione fiscale.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma posta a base dell'accertamento ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    La C.T.R. aveva escluso la sua applicabilità perché la società risultava già cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del decreto; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale profilo perché centra la censura sull'omessa pronuncia.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Integra omessa pronuncia, deducibile ex art. 360, n. 4 c.p.c., il mancato esame di una questione ritualmente devoluta e decisiva, anche quando il giudice di merito abbia deciso solo su un diverso profilo della controversia.
  • In materia tributaria, quando l'Ufficio fondi la pretesa su una specifica norma che amplia o delimita la responsabilità del socio o del legale rappresentante per i debiti della società estinta, il giudice di merito deve esaminare espressamente tale titolo di responsabilità, non potendo arrestarsi a considerazioni solo civilistiche o ad altre disposizioni di settore.
  • Se una censura di ricorso investe l'omessa decisione su una questione preliminare o assorbente, i motivi ulteriori che attengono al merito della medesima questione restano assorbiti finché il giudice di rinvio non abbia riesaminato la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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