Ordinanza n. 5220/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Consolato Generale d Italia in Casablanca, prot. N. 1599 del 14 maggio 2026, notificato al ricorrente in data 25.05.2026, recante diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, motivato con mancanza della conferma telematica del Nulla Osta da parte del datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, nonché comunicazione della Prefettura relativa al rifiuto della richiesta di nulla osta per mancata conferma datoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla mancanza della conferma telematica del nulla osta da parte del datore di lavoro, unitamente alla comunicazione della Prefettura recante il rifiuto della richiesta di nulla osta per decorrenza del termine previsto per la conferma esplicita. Ha sostenuto la competenza territoriale del TAR Campania, richiamando precedenti ordinanze del TAR Lazio. Il TAR ha invece rilevato che la controversia concerne principalmente il diniego del visto adottato da un ufficio consolare operante all'estero, mentre l'atto o effetto relativo al nulla osta costituisce un segmento presupposto del procedimento di rilascio del visto. La questione processuale ha riguardato quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a. e l'applicabilità del criterio attrattivo dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Lazio. Ha ritenuto che la cognizione delle controversie aventi a oggetto dinieghi di visto adottati da consolati o ambasciate spetti al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., trattandosi di atti adottati da amministrazioni statali operanti all'estero e destinati a produrre effetti sull'intero territorio nazionale. La competenza territoriale relativa agli atti dello Sportello Unico per l'Immigrazione o della Prefettura non è stata ritenuta attrattiva, poiché la mancata conferma datoriale determina, secondo il meccanismo previsto dalla legge e dal sistema informatico, il rifiuto della richiesta e l'impossibilità di utilizzare il nulla osta, senza che risulti adottato un autonomo provvedimento formale di revoca dotato di autonoma lesività. Il bene della vita perseguito è il rilascio del visto, sicché il diniego consolare costituisce il provvedimento lesivo principale. Le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell'obiettiva controvertibilità della questione di competenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale sulle controversie relative agli atti dello Sportello Unico per l'Immigrazione o della Prefettura spetta, in linea di principio, al TAR territorialmente collegato all'amministrazione che ha adottato l'atto.
art. 13, comma 3, c.p.a.
La competenza sulle controversie relative a provvedimenti adottati da amministrazioni statali operanti all'estero e destinati a produrre effetti sull'intero territorio nazionale spetta al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Il criterio attrattivo relativo all'atto dal quale deriva l'interesse a ricorrere opera, di regola, quando siano contestualmente impugnati un atto presupposto e un atto consequenziale, soprattutto se l'atto presupposto non è autonomamente lesivo.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta entro quindici giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti relativi alla domanda di visto; in mancanza, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta eventualmente rilasciato è revocato, mentre in caso di conferma l'ufficio consolare procede al rilascio del visto.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento in relazione alla decisione sulla competenza territoriale.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il diniego di un visto di ingresso adottato da un consolato o da un'ambasciata italiana operante all'estero appartengono alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, in quanto il provvedimento è adottato da un'amministrazione statale operante all'estero ed è destinato a produrre effetti sull'intero territorio nazionale.
- Quando il diniego del visto dipende dalla mancata conferma telematica del nulla osta da parte del datore di lavoro, il provvedimento consolare costituisce il principale atto lesivo, poiché il bene della vita perseguito dallo straniero è il titolo di ingresso nel territorio nazionale e non il nulla osta considerato isolatamente.
- Il meccanismo informatizzato che collega automaticamente la mancata conferma datoriale al rifiuto della richiesta e all'inutilizzabilità del nulla osta non integra, in assenza di un autonomo provvedimento formale di revoca, un atto amministrativo autonomamente lesivo idoneo ad attrarre la competenza territoriale.
- Il criterio attrattivo dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. opera, di regola, nelle ipotesi di contestuale impugnazione dell'atto presupposto e dell'atto consequenziale quando l'atto presupposto non sia immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; esso non sposta la competenza del giudice competente per l'atto finale lesivo quando l'atto presupposto costituisce soltanto un segmento procedimentale funzionale alla sua adozione.
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