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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24270/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un dipendente del Comune di Colleferro, qualificato come tecnico istruttore addetto agli accertamenti per il rilascio di provvedimenti in materia di edilizia privata, condannato per induzione indebita a dare o promettere utilità per avere, in concorso con altra persona, indotto una richiedente a consegnare denaro in relazione alla pratica amministrativa per il cambio di destinazione d’uso di alcuni immobili. Dopo un primo annullamento con rinvio della Cassazione, limitato alla corretta qualificazione giuridica del fatto già accertato, la Corte di appello, all’esito della rinnovazione dibattimentale, ha nuovamente ritenuto integrato l’art. 319-quater c.p. e ha confermato la pena. Nel ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto: 1) violazione di legge per asserita mancata considerazione di una memoria difensiva che sosteneva l’assenza di poteri decisionali in capo al ricorrente, nonché per mancato completo adempimento del mandato rescissorio e per mancata valutazione della credibilità della chiamante in correità; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sul perimetro del giudizio di rinvio, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto riesaminare integralmente l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della coimputata e della richiedente, ritenute invece inattendibili per diversi profili; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità, sostenendo che non fossero stati chiariti i poteri amministrativi in concreto esercitati; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al mancato esame della memoria difensiva, osservando che la Corte di appello aveva comunque scrutinato in concreto i poteri del ricorrente e aveva accertato un significativo ruolo nell’istruttoria delle pratiche edilizie. Ha dichiarato infondata anche la censura sull’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, perché il nucleo della credibilità della chiamante in correità era già stato validato nella precedente decisione rescindente; inoltre, le doglianze sulle nuove dichiarazioni erano generiche e quelle sulla richiedente non scalfivano il nucleo della sua versione. Ha escluso poi che il giudizio di rinvio potesse estendersi a questioni già coperte da giudicato interno o da valutazione definitiva della Cassazione, ribadendo che il rinvio era limitato alla riqualificazione del fatto già accertato alla luce di tre profili: rapporto tra le parti, legittimità dell’atto richiesto e poteri concretamente attribuiti al funzionario. Nel merito ha ritenuto corretta la qualificazione dell’episodio come induzione indebita, valorizzando la posizione di preminenza del funzionario nell’istruttoria della pratica e la natura non paritaria del rapporto con la richiedente, con conseguente irrilevanza della questione sulla legittimità dell’atto richiesto ai fini della qualificazione. Ha infine giudicato inammissibile/tardiva la doglianza sull’art. 323-bis c.p. per mancata deduzione in appello e ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile Comune di Colleferro.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità; la condotta si configura quando il pubblico agente esercita una pressione morale o una preminenza tale da indurre il privato alla dazione indebita, in un rapporto non paritario e distinto dalla corruzione

  • art. 317 c.p.

    richiamato per il criterio distintivo rispetto all’induzione indebita: la concussione implica una condotta costrittiva, con violenza o minaccia, che comprime gravemente la libertà di autodeterminazione del destinatario

  • art. 627 c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente sul perimetro del giudizio rescissorio; la Corte ribadisce che il rinvio è limitato ai punti effettivamente devoluti dalla precedente pronuncia di annullamento

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche: il loro riconoscimento non è automatico in assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi a favore dell’imputato

  • art. 323-bis c.p.

    attenuante speciale invocata in ricorso; la Corte ne esclude l’esame per tardività, perché non dedotta nell’atto di appello

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso la parte privata ricorrente è condannata alle spese processuali

  • art. 624 c.p.p.

    richiamato nei principi sul giudicato progressivo e sulla formazione del giudicato interno a seguito di annullamento parziale

  • art. 545 c.p.p. (cod. proc. pen. 1930)

    richiamato storicamente per affermare che il riferimento alle "parti della sentenza" riguarda ogni statuizione avente autonomia giuridico-concettuale

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio una sentenza per vizio di motivazione ma ritiene già accertato il nucleo essenziale del fatto, il giudice di rinvio può riesaminare solo i profili rimessi dalla decisione rescindente; non può riaprire questioni già definitivamente valutate o coperte da giudicato interno.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per motivi motivazionali, il giudice può adottare una motivazione diversa e anche più ampia rispetto a quella cassata, purché non riproduca il vizio già censurato e resti entro il perimetro del mandato rescindente.
  • Ai fini della distinzione tra concussione, induzione indebita e corruzione è decisivo il tipo di relazione tra pubblico agente e privato: la concussione richiede una condotta costrittiva; l’induzione indebita presuppone pressione morale o suggestione con minore compressione dell’autodeterminazione; la corruzione implica invece un accordo libero e consapevole tra le parti, in posizione di sostanziale parità.
  • La qualificazione della condotta come induzione indebita non richiede necessariamente l’illegittimità dell’atto amministrativo richiesto, ma la verifica della posizione di preminenza o pressione esercitata dal pubblico agente nel procedimento e del nesso tra tale posizione e la dazione indebita.
  • Le censure sull’attendibilità di una chiamata in correità non possono essere riproposte in modo generico in sede di rinvio o di legittimità quando il giudizio positivo di credibilità sia già stato validato dalla Cassazione; eventuali nuove dichiarazioni devono essere specificamente individuate e confrontate con il materiale probatorio pregresso.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi, ma richiedono circostanze positive che le giustifichino; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione non illogica sulla personalità dell’imputato e sui fatti sintomatici di propensione al reato.
  • L’attenuante speciale deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; la sua prima invocazione in cassazione è tardiva se richiede accertamenti di fatto non già sollecitati al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieInduzione indebitaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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