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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 742/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 15994/2024, pubblicata in data 30/01/2025, e notificata il 6/02/2025.

Giustizia amministrativa202505874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente titolare di contratti a tempo determinato, a fruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per complessivi euro 2.000,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 febbraio 2025 e l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, che fossero rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e che fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione attestante l'adempimento nel rispetto delle regole del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha nominato sin da subito commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà intervenire, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, ponendo in essere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non possono impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine risultava decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • Una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza, purché il titolo sia passato in giudicato e non risulti provato l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La mancanza di uno specifico stanziamento di bilancio, l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; l'organo incaricato dell'ottemperanza deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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