Sentenza del 03/07/2015 n. 13739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002, 2003 e 2004 su un immobile adibito a caseificio, sostenendo che fosse un fabbricato rurale strumentale all'attività agricola e quindi esente. Le commissioni tributarie avevano accolto la tesi della contribuente. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che l'immobile, accatastato in categoria D1, non poteva beneficiare dell'esenzione, poiché la ruralità rilevante ai fini ICI doveva risultare dall'attribuzione catastale della categoria A/6 o D/10.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo della cooperativa. Ha ritenuto che l'immobile, essendo accatastato in categoria D1 (opificio) anziché D10 (fabbricato strumentale all'attività agricola), non possedesse il presupposto catastale necessario per l'esenzione dall'ICI. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2
L'art. 2, comma 1, lett. a), è richiamato quale base normativa dell'esclusione dall'ICI degli immobili rurali, come interpretata dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis.
L'esenzione dall'ICI per un fabbricato rurale dipende dal riconoscimento della sua ruralità secondo i criteri catastali applicabili.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.
La norma, secondo la giurisprudenza citata, collega l'esenzione alla classificazione catastale rurale; se l'immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994
La disposizione individua i requisiti dei fabbricati rurali e di quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
La concreta destinazione agricola o strumentale del fabbricato non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a garantire l'esenzione ICI in assenza della corrispondente classificazione catastale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Richiamato dal Comune nell'ambito delle censure relative agli atti impugnabili e alla rilevanza del classamento catastale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Ha costituito il riferimento processuale per le censure di violazione di legge e insufficiente motivazione proposte dal Comune.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché il dato catastale risultava incontestato e decisivo, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente la domanda della contribuente senza rinvio.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
L'immobile iscritto come rurale con categoria A/6 o D/10 non è soggetto all'ICI; se iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento.
La classificazione catastale è il criterio oggettivo centrale per dimostrare la ruralità ai fini dell'esenzione.
Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 5167 del 5 marzo 2014
Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della categoria A/6 o D/10.
La giurisprudenza conferma che un immobile accatastato in una categoria diversa, come D1, resta soggetto all'ICI finché il classamento non venga modificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, la mera destinazione agricola o strumentale dell'immobile non è normalmente sufficiente: occorre verificare la classificazione catastale.
- La categoria catastale D10 è quella specificamente rilevante per i fabbricati strumentali all'attività agricola; un accatastamento in D1, anche se l'immobile è concretamente utilizzato come caseificio, può impedire l'esenzione.
- Se il contribuente ritiene che un immobile accatastato in una categoria non rurale abbia i requisiti di ruralità, deve contestare tempestivamente l'atto di classamento davanti al giudice competente.
- Il Comune che intenda tassare un immobile correttamente accatastato in A6 o D10 deve a sua volta contestare autonomamente tale classificazione catastale.
- La ruralità deve essere valutata secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta e sulla base dei requisiti catastali e sostanziali previsti dalla legge; la sola qualificazione dell'immobile come strumentale da parte del proprietario non determina automaticamente l'esenzione.
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