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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

massima non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato mediante studi di settore i ricavi d'impresa da euro 223.098,00 a euro 287.352,00, contestando un maggior ricavo di euro 64.227,00. Ha sostenuto che gli studi di settore costituissero soltanto presunzioni semplici, non automaticamente idonee a fondare l'accertamento, e ha denunciato l'insufficiente motivazione dell'atto, ritenendo non significativi la pubblicità sulle Pagine Gialle e il modesto utile dichiarato. Ha inoltre contestato l'applicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza devono essere valutate nel contraddittorio e dal giudice. Nel caso concreto, l'accertamento era adeguatamente motivato mediante il richiamo a incongruenze e anomalie nei dati dichiarati, alla reiterata incoerenza dei ricavi negli anni, all'evidente antieconomicità della gestione e alla pubblicizzazione dell'attività come ristorante-pizzeria. La contribuente, pur potendo fornire prova contraria anche in giudizio, si era limitata a contestazioni generiche senza dimostrare circostanze specifiche idonee a rendere inattendibili gli studi di settore. È stata inoltre confermata l'applicazione delle sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 per le spese del grado d'appello, oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993

    Gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 possono essere effettuati anche mediante studi di settore.

    La norma consente di utilizzare gli studi di settore nell'accertamento analitico-induttivo, ma le relative risultanze non costituiscono una prova legale automatica: devono essere valutate come presunzioni semplici.

  • Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento induttivo fondato anche su presunzioni e sugli scostamenti rispetto agli strumenti standardizzati di ricostruzione dei ricavi.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 1 ottobre 2014, n. 20662

    La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

    Lo scostamento dagli standard, considerato isolatamente, non è sufficiente. L'Ufficio deve attivare il contraddittorio e motivare sull'applicabilità concreta dello standard; il contribuente può fornire ogni prova contraria. Se non partecipa al contraddittorio, l'Ufficio può fondare l'atto sugli standard, mentre l'inerzia del contribuente può essere valutata dal giudice.

Massime di principio

  • Gli studi di settore o altri strumenti statistici non determinano automaticamente il reddito imponibile: lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati deve essere accompagnato da ulteriori elementi e valutato nel contraddittorio.
  • Il contribuente deve contestare l'accertamento con elementi concreti e documentati relativi alla propria attività, al periodo d'imposta e alle specifiche condizioni economiche; le contestazioni generiche sull'inattendibilità dello standard normalmente non sono sufficienti.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio non rende di per sé valido l'accertamento, ma consente all'Ufficio di motivarlo principalmente sulla base degli standard e rende più gravoso per il contribuente dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione.
  • Elementi esterni quali la pubblicità dell'attività, la tipologia commerciale effettivamente presentata al pubblico, anomalie dichiarative e una gestione apparentemente antieconomica possono integrare lo scostamento e rafforzare la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • Una volta ritenuto attendibile l'accertamento, la pretesa di escludere le sanzioni per mancanza di colpevolezza richiede specifiche circostanze esimenti; la semplice contestazione dello strumento statistico non è sufficiente.

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