Cassazione Penale, Sentenza n. 16900/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava: 1) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il diniego dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) l'erronea applicazione e il vizio di motivazione con riguardo all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; 3) la violazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza di motivazione relativamente all'aumento della pena per il vincolo di continuazione (contestazione di aumento sproporzionato). I fatti sottesi riguardano reati di cessione di stupefacenti con pregresso giudicato relativo ad altra detenzione di hashish e marijuana collegata in continuazione con le condotte oggetto del presente procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato la doglianza relativa all'art. 131-bis ritenendo fondato il diniego alla luce della valutazione complessiva che ha evidenziato una stabile dedizione al commercio di stupefacenti e indicatori di gravità non compatibili con la particolare tenuità. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla continuazione (art. 81) avendo i giudici di merito adeguatamente motivato il rapporto proporzionale dell'aumento di pena tra i fatti più gravi e quelli successivi. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., ritenendo che i giudici di merito abbiano utilizzato nel valutare l'attenuante criteri non pertinenti ("significativi propositi di lucro" e fatti già oggetto di giudicato) invece dei parametri richiesti (entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso connessi alle specifiche condotte). Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Ha rigettato il resto del ricorso e, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ha dichiarato irrevocabile la pronuncia sull'affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità va valutata in termini complessivi rispetto alla pluralità di reati in continuazione; tuttavia può essere esclusa se la valutazione complessiva dimostra l'assenza di una stabile dedizione al reato e la lieve offensività. Nel caso di specie il diniego è stato ritenuto legittimo perché emersa una stabile dedizione al commercio di stupefacenti.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
L'attenuante richiede che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso rispetto alle specifiche condotte: non è sufficiente invocare generici "propositi di lucro" o fatti estranei; nel caso concreto i giudici di merito hanno erroneamente valorizzato elementi non pertinenti, pertanto la Corte ha annullato sul punto e rinviato.
art. 81 cod. pen.
L'aumento per il vincolo di continuazione deve essere motivato proporzionalmente alla gravità dei reati concatenati; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla continuazione perché il giudice di merito ha spiegato il nesso criminale e la proporzione tra la pena per i fatti più gravi e l'aumento per i fatti successivi.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma quinto)
In materia di stupefacenti, l'attenuante ex art. 62 n. 4 è compatibile con l'ipotesi lieve prevista dall'art. 73 comma quinto del d.P.R. 309/1990, ma occorre che la tenuità riguardi i parametri richiesti (entità del lucro e dell'evento pericoloso).
art. 624 cod. pen.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (nella formulazione della decisione di questo giudice).
Massime di principio
- Il diniego dell'art. 131-bis non è automatico per la pluralità di reati: il giudice deve valutare complessivamente i fattori indicati dalla giurisprudenza (natura e gravità dei reati, finalità, modalità esecutive, entità della violazione, intensità del dolo, periodo temporale, contesto).
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in materia di stupefacenti richiede che la particolare tenuità riguardi concretamente sia l'entità del lucro sia l'evento dannoso o pericoloso, con riferimento alle specifiche condotte oggetto di giudizio.
- Non è corretto desumere la compatibilità o meno dell'attenuante da elementi estranei o da fatti già definiti in un giudicato: la valutazione deve concentrarsi sulle condotte specifiche del procedimento in esame.
- L'aumento per continuazione (art. 81) deve essere motivato in termini di proporzione rispetto alla pena base dei reati più gravi; una motivazione chiara sul nesso criminale e sul rapporto di gravità è decisiva per la sua legittimità.
- Una cassazione parziale che annulla solo su un punto (es. l'applicabilità di un'attenuante) comporta rinvio per nuovo giudizio su quel profilo senza incidere sulla irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità già confermata.
- Per la difesa: concentrare i rilievi sull'entità del lucro e sulla pericolosità concreta delle condotte quando si chiede il riconoscimento dell'attenuante o della particolare tenuità; per il giudice di merito: motivare separatamente e specificamente ciascun parametro richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
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