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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24258 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto decaduto l'Ufficio dal potere di rettificare l'accertamento e aveva escluso la responsabilità del CAD. La controversia riguardava un'importazione di tessuti dalla Cina, per la quale la documentazione indicava un valore inferiore a quello effettivo, con conseguente richiesta di 9.409,20 euro per dazi, IVA e interessi. L'Agenzia sosteneva, da un lato, che la tempestiva trasmissione della notizia di reato alla Procura avesse prorogato il termine triennale e, dall'altro, che il CAD, quale rappresentante indiretto e dichiarante in nome proprio, fosse solidalmente responsabile con l'importatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la notitia criminis, se trasmessa entro il termine triennale, può prorogare il termine per la revisione dell'accertamento doganale anche quando il soggetto denunciato non coincide con il destinatario dell'avviso di rettifica, essendo irrilevante l'identità dell'autore del reato. Ha inoltre affermato che il rappresentante indiretto, spendendo il proprio nome e assumendo la qualità di dichiarante, risponde in solido con l'importatore delle obbligazioni doganali.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 201

    Il rappresentante indiretto che presenta la merce in nome proprio e per conto altrui è dichiarante e risponde solidalmente dell'obbligazione doganale con il rappresentato.

    La rappresentanza indiretta rende il CAD, o lo spedizioniere doganale, debitore doganale solidale insieme all'importatore, indipendentemente dal fatto che sia il proprietario della merce.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 221, paragrafi 3 e 4

    La comunicazione dell'importo dei dazi non può, in linea di principio, essere effettuata dopo tre anni dalla nascita dell'obbligazione doganale; il termine può essere superato quando l'importo non è stato determinato a causa di un atto perseguibile penalmente.

    La notizia di reato trasmessa entro il termine triennale consente di applicare la disciplina nazionale sulla proroga o prescrizione dell'obbligazione doganale. È irrilevante che il procedimento penale riguardi un soggetto diverso dal destinatario dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 84 (T.U.L.D.)

    Qualora il mancato pagamento dei diritti abbia causa da un reato, il termine decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili.

    Nel diritto interno, quando il mancato pagamento dei diritti doganali dipende da un fatto penalmente perseguibile, il termine per l'azione di recupero è collegato alla definizione irrevocabile del procedimento penale.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    La regola sulla proroga collegata a un fatto penalmente perseguibile si applica anche al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento doganale.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 202 e 76

    Le disposizioni confermano, nel contesto delle procedure semplificate e dell'introduzione irregolare delle merci, la responsabilità del soggetto che presenta la dichiarazione in nome proprio quale rappresentante indiretto.

Massime di principio

  • La trasmissione tempestiva di una notizia di reato relativa all'operazione doganale può impedire la decadenza dell'Amministrazione anche se il procedimento penale riguarda una persona diversa dal soggetto destinatario dell'avviso di rettifica.
  • Per verificare il rispetto dei termini, occorre considerare non solo il termine ordinario triennale, ma anche l'eventuale collegamento dell'accertamento a un fatto penalmente perseguibile e la data di trasmissione della notitia criminis.
  • Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio assume la qualità di dichiarante e può essere chiamato a pagare in solido dazi, IVA, interessi e altri accessori, anche se non è proprietario della merce.
  • La responsabilità del rappresentante indiretto deriva dal suo ruolo giuridico nella dichiarazione doganale; non è sufficiente sostenere di non aver conosciuto l'inesattezza dei valori dichiarati, salvo specifiche circostanze idonee a escludere la responsabilità secondo la disciplina applicabile.
  • Il rappresentante doganale non è necessariamente tenuto a svolgere un'indagine di mercato completa su ogni importazione, ma la sua posizione professionale può comportare obblighi di controllo e responsabilità quando emergano irregolarità nella documentazione o nell'operazione.

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