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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21009/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio, applicando l'art. 21, comma 1, del TUR, aveva recuperato maggiori imposte di registro e ipotecaria in relazione a un atto di compravendita del 22 settembre 2015. L'atto aveva ad oggetto la cessione, con unico documento, di distinti appezzamenti di terreno agricolo censiti in diversi mappali, trasferiti da due venditori a un'acquirente, con ripartizione del prezzo tra i venditori in proporzione ai rispettivi diritti. La CTP aveva accolto il ricorso del notaio, e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo applicabile il regime dell'art. 21, comma 2, TUR, come se si trattasse di atto unico complesso soggetto a tassazione unica. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un motivo, la violazione dell'art. 21, comma 2, TUR, sostenendo che mancassero i presupposti della "necessaria derivazione" tra disposizioni richiesti per l'imposizione unica; con altro motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 19 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del notaio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo nella parte relativa alla lamentata omessa pronuncia sull'interesse ad agire, e infondato il profilo di difetto di legittimazione del notaio, affermando che il notaio destinatario diretto dell'avviso di liquidazione è legittimato a impugnare l'atto in quanto soggetto cui la pretesa fiscale è stata notificata e che risponde solidalmente dell'imposta principale. Ha invece accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata perché la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 21, comma 2, TUR: la mera scelta delle parti di fissare il prezzo "a corpo" e la volontà di coordinare tra loro le cessioni non bastano a integrare la connessione necessaria richiesta dalla norma, che opera solo quando le diverse disposizioni derivino l'una dall'altra per intrinseca natura e in forza di una oggettiva necessità giuridico-contrattuale. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    Il comma 1 costituisce la regola generale di tassazione separata delle diverse disposizioni contenute in un medesimo atto; il comma 2 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo quando le disposizioni derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, in presenza di un'oggettiva necessità giuridico-contrattuale e non di una mera connessione voluta dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato ai fini della censura di omessa pronuncia; la Corte esclude la sussistenza dell'omissione quanto al tema dell'interesse ad agire, poiché il giudice d'appello si era espresso sul punto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale della doglianza di violazione di legge proposta contro l'applicazione dell'art. 21 TUR.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale della doglianza di nullità per omessa pronuncia.

  • artt. 18, 19 e 22 d.lgs. n. 546/1992

    Sono evocati dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo; la Corte non ravvisa fondamento nell'eccezione di difetto di legittimazione del notaio.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione unica ex art. 21, comma 2, TUR presuppone una connessione oggettiva e necessaria tra le disposizioni contenute nell'atto; non è sufficiente che le parti le abbiano semplicemente coordinate o rese funzionalmente collegate.
  • La distinzione tra atto complesso e collegamento negoziale dipende dalla causa del negozio: solo se le varie disposizioni confluiscono in un'unica causa e non sono concepibili separatamente si applica la regola dell'imposizione sulla disposizione più onerosa.
  • Il notaio destinatario diretto di un avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti, quale coobbligato solidale per l'imposta principale, è legittimato ad impugnare l'atto impositivo.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso, anche implicitamente o esplicitamente, sulla questione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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