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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 1258 - Comm. Trib. Prov. Milano

AVVISO DI INTIMAZIONE - Termine di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'effetto della scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva. Si discute se la mancata opposizione renda il credito non più contestabile e, al contempo, trasformi il termine di prescrizione breve applicabile al credito in quello ordinario decennale. L'orientamento richiamato esclude tale automatica conversione: l'irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione dell'atto non equivale a un titolo giudiziale definitivo.

La decisione

È condiviso il principio secondo cui, in assenza di un giudicato o di altro titolo giudiziale definitivo, la scadenza del termine per impugnare l'atto produce soltanto l'irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione. Pertanto, per il credito periodico considerato, continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.; la prescrizione decennale opera invece ai sensi dell'art. 2953 c.c. solo quando il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale richiede l'intervento di un titolo giudiziale definitivo; non deriva dalla semplice mancata impugnazione di un atto amministrativo o di riscossione.

  • Art. 2948, n. 4, del codice civile

    Si prescrivono in cinque anni [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    In assenza di un giudicato, il credito soggetto a prescrizione quinquennale conserva tale termine anche se l'atto di riscossione non è stato tempestivamente impugnato.

Massime di principio

  • La mancata opposizione entro il termine previsto può rendere il credito irretrattabile, impedendo di contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare, ma non determina automaticamente la prescrizione decennale.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre distinguere tra un atto amministrativo o di riscossione divenuto definitivo e un vero titolo giudiziale passato in giudicato.
  • In assenza di una sentenza definitiva o di un provvedimento giudiziale equiparabile, resta applicabile il termine breve previsto dalla legge per la specifica tipologia di credito, come il termine quinquennale per obbligazioni periodiche.
  • La definitività dell'atto e la conversione della prescrizione sono effetti diversi: la prima può derivare dalla mancata impugnazione, mentre la seconda richiede i presupposti dell'art. 2953 c.c.
  • Nel valutare un avviso di intimazione o un atto esecutivo occorre verificare la data di notifica degli atti precedenti, l'eventuale interruzione della prescrizione e l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.

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