Sentenza del 04/06/2018 n. 2548 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società cooperativa di capitali - Omessa presentazione dichiarazione - Indebita detrazione IVA - Ente impositore - Amministratore di fatto - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Illeciti tributari sociali - Attribuzione persona fisica - Esclusione - Violazioni tributarie sociali - Sanzionabilità persona fisica - Esclusione - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima nei confronti della persona fisica. Le violazioni, essendo riferibili alla società, non potevano essere attribuite al ricorrente in assenza della prova della sua qualità di amministratore di fatto. Di conseguenza, il ricorrente non poteva essere destinatario neppure delle relative sanzioni tributarie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente impositore aveva imputato al ricorrente, in quanto presunto amministratore di fatto, le condotte evasive della società, consistenti nell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale e nell’indebita detrazione dell’IVA. Tuttavia, non aveva assolto l’onere probatorio necessario a dimostrare concretamente che la persona fisica avesse esercitato in modo effettivo e continuativo i poteri gestori della società.
Massime di principio
- La mera partecipazione alla vita societaria, il collegamento con la società o la presunta influenza sulle sue decisioni non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la qualità di amministratore di fatto.
- L’ente impositore deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l’esercizio effettivo dei poteri di gestione da parte della persona fisica.
- Le violazioni tributarie commesse dalla società restano imputabili all’ente societario, salvo che sia provata una diversa responsabilità personale secondo i presupposti previsti dalla legge.
- In assenza di prova della responsabilità personale o della qualità di amministratore di fatto, non è legittimo applicare alla persona fisica né l’imposta richiesta né le sanzioni relative alle violazioni sociali.
- L’onere della prova della responsabilità del soggetto indicato come amministratore di fatto grava sull’amministrazione finanziaria; una presunzione non adeguatamente dimostrata non può fondare la pretesa tributaria.
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