Cassazione Penale, Sentenza n. 25645/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (31/01/2025) che aveva accolto il reclamo di Cesare Pagano e aveva ordinato alla Direzione dell'Istituto di autorizzare l'acquisto e l'uso, anche notturno e senza limiti di orario, di un lettore CD e di compact disk musicali in cella. L'Amministrazione penitenziaria aveva contestato la decisione per violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e falsa applicazione della Circolare DAP 2/10/2017 (art. 14), sostenendo l'incidenza negativa sull'organizzazione del carcere, l'impossibilità di assicurare le verifiche e la sicurezza dei dispositivi, nonché la ragionevolezza di limiti notturni o ritiro serale degli oggetti potenzialmente sensibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non abbia correttamente valutato l'incidenza concreta sull'organizzazione e sulle risorse necessarie per la verifica e la messa in sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, avendo in pratica eliminato motivazioni prospettate dalla Direzione dell'Istituto. È stato riaffermato il principio per cui, in regime 41-bis, l'Amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione quando l'uso dei dispositivi comporti adempimenti inesigibili per l'organizzazione dell'istituto e che il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all'organo gestionale salvo motivazione manifestamente irragionevole.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
La norma che disciplina il regime penitenziario differenziato consente limitazioni e dinieghi di autorizzazioni ritenuti necessari per ragioni di sicurezza e di organizzazione dell'istituto; è legittimo negare l'ingresso o l'uso di compact disk e lettori qualora il loro utilizzo comporti oneri e verifiche sulle quali l'Amministrazione non può adempiere senza pregiudizio per la sicurezza e l'ordine
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 14
Richiamata dall'Amministrazione come criterio operativo; la Corte ha ritenuto che la sua corretta applicazione richiede una valutazione concreta e motivata dell'incidenza organizzativa e dei rischi, e che la semplice disponibilità tramite impresa di mantenimento non esclude a priori le valutazioni di sicurezza
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 6
Prevede misure specifiche per detenuti in regimi speciali; giustifica, in termini di prudenza organizzativa e di sicurezza, il ritiro serale/notturno di oggetti potenzialmente sensibili per prevenire manomissioni e attenuare i rischi nelle ore in cui la vigilanza è meno intensa
Massime di principio
- In regime 41-bis l'Amministrazione può legittimamente negare autorizzazioni all'acquisto/detenzione di dispositivi (es. lettori CD) se il loro uso comporta oneri organizzativi e verifiche non sostenibili senza pregiudizio per la sicurezza
- Il Tribunale o il giudice di sorveglianza devono valutare la concreta incidenza organizzativa e le prove fornite dalla direzione dell'istituto; se la motivazione dell'Amministrazione è logica e non illogica o incongrua, il giudice non può sostituirsi all'organo gestionale
- Misure pratiche come limitare il numero di supporti, richiedere verifiche preventive, o prevedere il ritiro serale/notturno sono soluzioni ragionevoli e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione
- La mera provenienza dei supporti da impresa di mantenimento o l'apposizione di sigilli non eliminano automaticamente i rischi: è necessaria una valutazione concreta della fattibilità dei controlli
- Il bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza nei regimi speciali tende a privilegiare misure preventive e organizzative apprezzate dall'Amministrazione, salvo che la loro motivazione risulti manifestamente irragionevole
- Il giudice può annullare provvedimenti amministrativi solo se emerge una motivazione del rifiuto del tutto irragionevole; altrimenti deve rispettare la scelta gestionale dell'istituto
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