Sentenza n. 676/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dell'avviso di pagamento n. 444/D del 27 luglio 2023 inviato alla ricorrente in data 1° agosto 2023 recante la richiesta del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, in riferimento alla concessione demaniale marittima di cui all'atto rep. n. 147, reg. 14/2021 del 29 novembre 2021 relativa a un compendio demaniale marittimo di complessivi mq. 2.577 occupato con elettrodotti in parte interrati nel sedime stradale e in parte aerei, nella misura pari a € 5.337,67, nonché della stessa concessione demaniale marittima di cui all'atto rep. n. 147, reg. 14/2021 del 29 novembre 2021 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'applicazione, relativamente alla stessa concessione demaniale marittima, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, co. 2, del r.d. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, co. 2, del d.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400 o, in subordine, all'applicazione della riduzione di cui all'art. 4 del d.m. del 19 luglio 1989; e per la conseguente condanna dell'Autorità resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente Terna s.p.a. si è trovata costretta a versare in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2023 e concessione demaniale nella parte relativa alla determinazione del canone
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un compendio di 2.577 mq occupato da due elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, ha contestato il canone annuale di € 5.337,67. In via principale ha dedotto la violazione degli artt. 39, comma 2, del Codice della navigazione e 37, comma 2, del relativo regolamento, nonché della disciplina sui canoni demaniali, sostenendo di avere diritto al canone ricognitorio in ragione del pubblico interesse perseguito mediante il servizio di trasmissione elettrica. In via subordinata ha invocato la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989, assumendo che gli elettrodotti, in parte interrati e in parte collocati sotto una strada sopraelevata, non sottraggano integralmente il bene demaniale all'uso comune. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e motivazione perplessa e contraddittoria. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, l'inammissibilità per acquiescenza derivante dalla sottoscrizione della concessione e l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile la competenza funzionale del TAR Lazio alle controversie relative a infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Ha respinto anche l'eccezione di acquiescenza: i canoni annuali costituiscono prestazioni periodiche autonome, sicché la mancata contestazione di precedenti canoni o la sottoscrizione della concessione non impediscono di impugnare la pretesa relativa a un'annualità distinta. Quanto alla domanda principale sul canone ricognitorio, ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità, poiché la ricorrente aveva rinunciato a coltivare tale profilo dopo il sopravvenuto orientamento del Consiglio di Stato contrario alla sua tesi. Ha invece accolto il motivo subordinato sulla riduzione del 50%. È stato provato che gli elettrodotti occupano solo una parte della proiezione spaziale del bene, essendo in parte interrati e in parte collocati sotto una strada sopraelevata, senza sottrarre integralmente il bene all'uso comune né impedire ulteriori fruizioni. Il TAR ha quindi annullato parzialmente l'avviso di pagamento, limitatamente alla mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989, e ha condannato l'Autorità portuale alla restituzione delle somme pagate in eccesso, con interessi legali dalla notificazione del ricorso fino al soddisfo. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
“le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o) limitatamente a quelle concernenti ... infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”
Attribuisce al TAR Lazio competenza funzionale sulle controversie concernenti, anche indirettamente, infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale.
art. 39, comma 2, Codice della navigazione
La domanda relativa al canone ricognitorio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non ha quindi definito nel merito l'applicabilità della disposizione.
art. 37, comma 2, d.P.R. 328/1952
La domanda relativa al canone ricognitorio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non ha quindi definito nel merito l'applicabilità della disposizione.
art. 4 d.m. 19 luglio 1989
“La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli”
La riduzione del 50% si applica quando l'occupazione non attribuisce un godimento esclusivo o non impedisce l'uso comune e ulteriori fruizioni del bene demaniale.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Richiamato quale disposizione cui si riferisce la competenza funzionale prevista dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relativa alla domanda sul canone ricognitorio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato, unitamente agli artt. 35 e 85 c.p.a., per la definizione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato, unitamente agli artt. 35 e 84 c.p.a., per la definizione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1339 c.c.
Le disposizioni imperative invocate dalla ricorrente, ove applicabili, sostituiscono di diritto le clausole contrattuali difformi o contrarie; pertanto la sottoscrizione della concessione non determina acquiescenza.
art. 840 c.c.
Il richiamo alle prerogative del proprietario sul sottosuolo e sullo spazio sovrastante non esclude la riduzione, poiché l'occupazione riguardava soltanto una parte della proiezione spaziale del bene e lasciava possibili ulteriori usi.
Massime di principio
- La competenza funzionale del TAR Lazio per le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale comprende anche le manifestazioni del potere pubblico che attengono indirettamente alla realizzazione o al mantenimento di tali infrastrutture, inclusi gli atti relativi ai canoni di concessione demaniale.
- Le obbligazioni di pagamento dei canoni concessori annuali, pur derivando dal medesimo rapporto concessorio, costituiscono prestazioni periodiche autonome; la mancata impugnazione dei canoni relativi ad annualità precedenti non determina acquiescenza né preclude la contestazione del canone riferito a un'annualità successiva.
- La sottoscrizione di una concessione non impedisce di contestare la misura del canone quando la disciplina imperativa applicabile sostituisce di diritto le clausole contrattuali difformi o contrarie, ai sensi dell'art. 1339 c.c.
- La riduzione del 50% del canone prevista dall'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989 si applica quando l'occupazione demaniale non attribuisce un godimento esclusivo e non sottrae integralmente il bene all'uso comune o ad altre possibili fruizioni; ciò può verificarsi quando l'opera occupa soltanto una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando disponibili ulteriori superfici o modalità di godimento.
- In assenza di contestazioni e prove contrarie dell'amministrazione, la dimostrazione delle caratteristiche fisiche dell'opera e della sua collocazione parziale nel sottosuolo o sotto una struttura sopraelevata è idonea a provare che il bene demaniale non è stato integralmente sottratto all'uso comune ai fini dell'applicazione della riduzione del canone.
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