Sentenza del 30/03/2016 n. 6137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di liquidazione con cui erano state richieste maggiori imposte di registro e ipocatastali relative all'acquisto di un fabbricato. Hanno sostenuto: la nullità degli avvisi per violazione del D.P.R. n. 131/1986, art. 16; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di richiedere l'imposta per decorso del termine triennale previsto dall'art. 76; la prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.; un errore di calcolo e l'insussistenza della solidarietà, poiché ciascuna società avrebbe acquistato una quota del 50% dell'immobile. In particolare, hanno contestato che il termine di decadenza decorresse dal 15 dicembre 2002, data prevista dalla normativa agevolativa per la regolarizzazione dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici in Sicilia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine del 15 dicembre 2002 era applicabile anche alle imposte oggetto della controversia e che, pertanto, il termine triennale per la notifica degli avvisi decorreva da tale data. Gli avvisi, notificati il 2 settembre 2005, erano quindi tempestivi. La Corte ha inoltre confermato la solidarietà delle società acquirenti per l'imposta sull'intero immobile, poiché esse avevano acquistato il bene pro indiviso, ossia quote ideali dell'intero fabbricato e non porzioni materialmente distinte. Restava salvo il diritto di regresso interno tra le società in proporzione alle rispettive quote. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16
Le ricorrenti ne hanno invocato la violazione per sostenere la nullità degli avvisi di liquidazione; la Corte non ha accolto tale censura.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Il termine triennale di decadenza per la notifica dell'avviso è stato ritenuto decorrente dal 15 dicembre 2002, termine previsto per la regolarizzazione dei tributi sospesi, e non dalle precedenti scadenze delle sospensioni emergenziali.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
La norma è stata interpretata nel senso che gli acquirenti di un immobile acquistato pro indiviso rispondono solidalmente dell'imposta relativa all'intero bene, salvo il regresso interno secondo le rispettive quote.
L. n. 388 del 2000, art. 138
La disposizione, come modificata, ha fissato il 15 dicembre 2002 quale termine per la regolarizzazione dei tributi sospesi, consentendo il pagamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione. Tale scadenza rileva anche ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza dell'Amministrazione.
Art. 2946 c.c.
Le società hanno dedotto la prescrizione decennale del credito tributario, ma la censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando una normativa emergenziale o agevolativa sospende e successivamente disciplina la regolarizzazione dei tributi, la data prevista per il pagamento può costituire il dies a quo del termine di decadenza per l'accertamento o la liquidazione, se la disciplina la collega alla definizione della posizione tributaria.
- La tempestività di un avviso deve essere valutata individuando la specifica decorrenza prevista dalla normativa speciale applicabile, che può prevalere sulle ordinarie scadenze della sospensione.
- L'acquisto pro indiviso di un bene non equivale all'acquisto di porzioni autonome e materialmente determinate: gli acquirenti possono essere chiamati a rispondere solidalmente dell'imposta sull'intero bene, con eventuale diritto di regresso nei rapporti interni.
- La ripartizione economica dell'imposta tra coacquirenti può rilevare nei rapporti interni, ma non necessariamente limita la responsabilità solidale verso l'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di tributi sospesi, è essenziale verificare sia le scadenze previste dai provvedimenti emergenziali sia quelle successivamente stabilite per la regolarizzazione, perché queste ultime possono incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza.
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