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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25573/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (art. 74 e art. 73 DPR 309/1990). Gli argomenti principali erano: 1) vizi di motivazione circa la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, evidenziando un 'tempo silente' di circa cinque anni dalla cessazione dell'attività associativa (dic. 2019) e la mancanza di condotte illecite nel periodo monitorato (fino al 2021); 2) prova del cambiamento di stile di vita (lavoro, famiglia, affetti) e l'esistenza di redditi leciti sufficienti al sostentamento; 3) omessa valutazione distinta delle posizioni dei singoli indagati e dell'attenuazione degli elementi cautelari per singolo soggetto; 4) censura sulla qualificazione giuridica di un episodio (cessione di 28 g di cocaina) per effetto di pronuncia passata in giudicato di altro coindagato; 5) questioni processuali relative alla dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori senza procura speciale. I difensori hanno infine depositato rinuncia al ricorso e documentazione attestante l'attenuazione della misura (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Preliminarmente dichiara inefficace la rinuncia sottoscritta dai soli difensori sprovvisti di procura speciale, ma ritiene comunque che i ricorsi abbiano interesse e li esamina nel merito. Sul punto principale, richiamando l'art. 275, comma 3, c.p.p., la Corte rileva che, per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere; il mero decorso del tempo ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a superare tale presunzione se non è corredato da concreti elementi fattuali che emergano come prova contraria. L'ordinanza impugnata aveva valutato il decorso temporale ma aveva ravvisato elementi concreti di perdurante pericolosità (insufficienza dei redditi leciti rispetto allo stile di vita, profili di ruolo e continuità di condotte associative, istruttorie fattuali richiamate dal Tribunale). La censura relativa alla diversa qualificazione del fatto connesso alla cessione di cocaina è ritenuta ininfluente perché la diversa qualificazione di reati in capo a coindagati, anche se avvenuta in giudizio separato, non impone automaticamente diversa valutazione per gli altri; il Tribunale aveva considerato la circostanza. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Si rileva inoltre che le misure cautelari erano state successivamente mitigate e i ricorrenti si trovano agli arresti domiciliari, ma ciò non ha impedito l'esame del gravame circa l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Fondamento della contestazione per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; in presenza di gravi indizi su tale fattispecie opera la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, con riguardo alle esigenze cautelari

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina le fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; citata in relazione ai singoli episodi di cessione e alla qualificazione giuridica di specifici fatti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere per determinate fattispecie (fra cui art. 74 DPR 309/1990); ammette però la prova contraria: il mero decorso del tempo non è in genere sufficiente a superare la presunzione se non è accompagnato da ulteriori elementi fattuali concreti

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento alle disposizioni sulle misure cautelari (ambito operativo/riferimento procedurale sulla loro adozione e conservazione); la sua applicazione deve essere motivata con riferimento ai presupposti

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali e sui relativi presupposti, richiamata dalle doglianze circa la valutazione delle esigenze cautelari

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata nella giurisprudenza che ha incanalato l'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., secondo cui il decorso del tempo deve comunque essere considerato e può concorrere a superare la presunzione se accompagnato da elementi concreti

  • art. 94 c. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte finale della sentenza in relazione agli adempimenti di competenza; la Corte rileva che non si procede agli adempimenti previsti perché risultano particolari condizioni processuali (es. situazione degli indagati)

Massime di principio

  • Per reati rientranti nelle fattispecie indicate dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere: spetta all'indagato fornire prova contraria con elementi concreti e attuali
  • Il mero decorso del tempo ('tempo silente') tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è normalmente sufficiente a superare la presunzione; occorrono elementi probatori aggiuntivi quali assenza di condotte illecite consecutive, stabile inserimento lavorativo, modificazione comprovata dello stile di vita, rapporti familiari stabili, monitoraggio operativo da cui non emergono nuovi reati
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata per ciascun indagato: il giudice deve motivare specificamente sulle circostanze che concernono il singolo, evitando motivazioni meramente assertive o generalizzanti che accomunino senza fondamento posizioni differenti
  • Documentazione probatoria prodotta a sostegno della prova contraria deve essere idonea e autosufficiente: in sede di impugnazione è importante allegare documenti probatori che consentano alla Corte di verificare concretamente redditi, contratti di lavoro, provvedimenti di affidamento/permessi, certificati e atti giudiziari rilevanti
  • La diversa qualificazione di un fatto in giudizio separato nei confronti di altro coindagato non determina automaticamente la diversa valutazione per gli altri; occorre esaminare le specifiche posizioni e le prove relative a ciascuno
  • Sul piano processuale, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del difensore richiede procura speciale o manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato; altrimenti è inefficace

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