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Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, n. 724/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 724/2025, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Nel giudizio cautelare, le parti hanno presentato congiuntamente un'istanza di rinvio dell'udienza, con conferma delle misure cautelari già disposte. Dal testo non emergono il contenuto della controversia sostanziale né i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi o contro la sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. e, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. La decisione cautelare è stata motivata dalla necessità di dare seguito all'accordo processuale intervenuto tra le parti. L'udienza pubblica è stata fissata per il 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    istanza proposta ex art. 98 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello amministrativo, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata può essere sospesa in sede cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. quando il giudice rilevi un accordo tra le parti in ordine alla sospensione.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata può essere disposta anche in presenza di un'istanza congiunta delle parti, qualora il giudice ravvisi la necessità di dare seguito all'accordo raggiunto nel giudizio cautelare.
  • In caso di accoglimento dell'istanza cautelare fondata su un accordo processuale tra le parti, il giudice può compensare le spese della fase cautelare in considerazione delle peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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