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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16689/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione alla fusione per incorporazione della Semeraro Partecipazioni s.r.l. nella Semeraro Holding s.r.l. (poi G.S.H. s.r.l.), fondata sul vanto di un credito di euro 2.191.827,13 e sulla tesi che l'operazione avrebbe pregiudicato la ragione di credito; censura della Corte d'appello per avere ritenuto che l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di fusione sani ogni vizio e precluda la declaratoria di invalidità, anche quando la iscrizione sia avvenuta in pendenza dell'opposizione del creditore (art. 2504-quater c.c.)

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese costituisce esecuzione della fusione e produce, ai sensi dell'art. 2504-quater, primo comma, cod. civ., un effetto preclusivo assoluto della declaratoria di invalidità della delibera. Tale effetto sanante si estende anche ai vizi procedimentali, compresa l'iscrizione effettuata in pendenza dell'opposizione del creditore, salvo il caso eccezionale in cui il procedimento sia talmente stravolto da rendere l'atto manifestamente irriconoscibile. Al creditore opponente residua la tutela risarcitoria prevista dal secondo comma dell'art. 2504-quater e, in generale, gli altri rimedi ordinamentali quali l'azione revocatoria, purché si realizzi la relativa pronuncia giudiziale. Nulla di rilevante è stato disposto sulle spese processuali in mancanza di difesa della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 2504-quater cod. civ.

    L'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese vale a precludere la declaratoria di invalidità (nullità o annullabilità) della delibera di fusione; l'effetto sanante si estende anche ai vizi procedimentali e all'iscrizione effettuata nonostante l'opposizione del creditore. Solo un manifestissimo e totale stravolgimento del procedimento può giustificare il riconoscimento dell'inesistenza dell'atto iscritto. Il rimedio per i soggetti pregiudicati è prevalentemente risarcitorio (comma 2).

  • art. 2503 cod. civ.

    Disciplina l'opposizione del creditore alla delibera di fusione e la relativa posizione processuale; se l'opposizione non si conclude con una pronuncia favorevole al creditore prima della iscrizione, l'iscrizione esercita l'effetto sanante di cui all'art. 2504-quater.

  • art. 2901 cod. civ.

    La revocatoria procura inefficacia relativa dell'atto solo in seguito a pronuncia giudiziale che accerti i presupposti; nel caso di specie non è stata pronunciata tale accertamento, per cui la revocatoria non è alternativa automatica all'effetto sanante dell'iscrizione.

  • Terza direttiva 78/855/CEE, Considerando 9

    in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile

    Giustifica la scelta normativa di limitare i casi di nullità e di introdurre meccanismi di sanatoria per garantire la certezza dei rapporti giuridici e l'affidamento dei terzi.

Massime di principio

  • L'iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle Imprese ha effetto sanante che preclude la declaratoria di nullità o annullabilità: chi intende contrastare la fusione deve ottenere una pronuncia favorevole prima della registrazione o provare difetti talmente gravi da rendere l'atto manifestamente irriconoscibile.
  • Se la fusione è iscritta nonostante l'opposizione di un creditore, la tutela principale rimane di natura risarcitoria (art. 2504-quater, comma 2); l'azione revocatoria resta comunque disponibile ma richiede un accertamento giudiziale dei presupposti.
  • Le contestazioni fondate solo sul fatto che la società ha voluto portare a compimento la fusione in pendenza dell'opposizione non bastano a qualificare l'atto come inefficace nei confronti del singolo opponente una volta intervenuta l'iscrizione; vanno dimostrati elementi di frode o un totale stravolgimento del procedimento.
  • In presenza di ipotesi di possibile frode ai creditori o di evidenti manipolazioni del procedimento, la strada praticabile è documentare in modo puntuale tali elementi e richiedere misure cautelari o una pronuncia giudiziale immediata prima dell'iscrizione.
  • Per minimizzare il rischio per il creditore opponente, è consigliabile agire tempestivamente e, ove possibile, ottenere provvedimenti cautelari o cautelari interdittivi prima che l'atto di fusione venga iscritto; dopo l'iscrizione, la posizione è sostanzialmente circoscritta al risarcimento salvo casi eccezionali.

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