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Sentenza

Sentenza n. 5092/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2833/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 358/2025, pubblicata in data 25/06/2025, notificata in data 14/08/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2833/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo relativa all’anno scolastico 2022/2023, mediante emissione di un buono elettronico di € 500,00, utilizzabile secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto fino alla concreta attribuzione. Il Ministero, pur costituitosi, ha chiesto il rigetto con una memoria di stile. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione al titolo giudiziale e ha chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il giudice ha valorizzato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica docente per l’anno scolastico 2022/2023, al riconoscimento dell’importo di € 500,00 e di quanto ulteriormente dovuto in forza del titolo, compresi gli interessi. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà intervenire, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni e potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 700,00 per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni concorre a integrare i presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, alle quali deve conformarsi l’attribuzione del beneficio in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento dell’Amministrazione costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l’esecuzione puntuale e integrale della decisione.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inottemperanza e all’istanza della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza e gli eventuali compensi del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’Amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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