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Sentenza

Sentenza n. 1168/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego parziale della monetizzazione delle ferie e delle giornate di recupero delle festività soppresse non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in congedo il 30 aprile 2024 per inidoneità fisica, aveva chiesto il 9 maggio 2024 la monetizzazione di 219 giorni di ferie maturati dal 2018. Il Ministero, con riscontro del 5 luglio 2024, aveva riconosciuto l’indennità soltanto per 94 giorni, relativi al periodo dal 16 ottobre 2022 al 7 aprile 2024, negandola per il periodo precedente perché non risultavano esigenze di servizio che avessero impedito la fruizione del congedo e non risultavano richieste per il riporto delle ferie. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 d.P.R. 254/1999, 16, comma 3, d.P.R. 51/2009 e 1 l. 937/1977, invocando l’irrinunciabilità del diritto alle ferie e i principi europei e costituzionali: la mancata fruizione era dipesa da esigenze di servizio e da lunghi periodi di malattia, culminati nella dispensa per inidoneità, e non da una scelta volontaria. Ha contestato inoltre il calcolo ministeriale, sostenendo che i periodi non fruiti potevano essere recuperati nell’anno successivo, che il computo dei diciotto mesi non poteva decorrere a ritroso dalla dispensa e che dovevano essere incluse le festività soppresse. In memoria ha altresì dedotto l’indebito arricchimento dell’Amministrazione e il principio di non contestazione quanto alle festività soppresse.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto alla monetizzazione dei giorni di congedo ordinario e di recupero delle festività soppresse non goduti dal 2018 all’ottobre 2022, al netto dei 94 giorni già riconosciuti dal Ministero. Ha ritenuto applicabili i principi euro-unitari e costituzionali secondo cui l’indennità non può essere negata quando la mancata fruizione non è imputabile alla volontà del dipendente; la cessazione per inidoneità fisica dopo una prolungata malattia integra una condizione imprevedibile e involontaria. È irrilevante che non risultino specifici atti di diniego delle ferie: spetta al datore di lavoro assicurare l’effettiva fruizione, salvo motivate ragioni di servizio, e provare di aver messo il dipendente in condizione di esercitare il diritto. Ha riconosciuto anche la monetizzazione delle giornate per festività soppresse, richiamando i principi secondo cui tali giornate sono retribuite quando non possono essere godute. Il Ministero è stato condannato al pagamento del relativo importo, maggiorato della somma più elevata tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del collocamento a riposo fino al pagamento. Spese compensate, in ragione del consolidamento recente dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La Corte ha quindi nuovamente chiarito che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.

    Alla cessazione del rapporto, il dipendente che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite ha diritto all’indennità sostitutiva; il diritto non può essere escluso quando il mancato godimento non è imputabile alla sua volontà.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

    La disciplina nazionale che vieta la monetizzazione non può operare in modo incompatibile con il diritto fondamentale alle ferie; la valutazione deve considerare se il mancato godimento sia dipeso da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012

    Il concetto essenziale che emerge dai principi unionali e costituzionali è che la monetizzazione delle ferie non godute può essere esclusa se la mancata fruizione sia imputabile alla volontà del lavoratore.

    Il divieto di monetizzazione previsto per il pubblico impiego va interpretato in modo conforme ai principi europei e costituzionali e non esclude l’indennità quando l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile al dipendente.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite è garantito, insieme al diritto al riposo settimanale, dal comma 3 dell’art. 36 Cost., con carattere di irrinunciabilità.

    Il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile; se la cessazione del rapporto impedisce il godimento per causa non imputabile al lavoratore, il diritto non può essere vanificato senza compensazione economica.

  • art. 1 l. 937/1977

    Ora, a prescindere dal richiamo alle norme specifiche applicabili al rapporto di lavoro che veniva in rilievo nella controversia decisa dalla Corte, la sentenza n. 5051/2026 richiama comunque principi generali applicabili anche al pubblico impiego e che, non a caso, erano stati affermati già nella sentenza n. 350/2012 del T.A.R. Lombardia, Milano.

    Le giornate di recupero delle festività soppresse non godute devono essere monetizzate quando non siano fruibili; il TAR estende al pubblico impiego i principi generali richiamati dalla Cassazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    con conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento del relativo importo, incrementato della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria (art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994) calcolata dalla data di collocamento a riposo del dipendente e sino al giorno di effettivo pagamento.

    Le somme dovute sono maggiorate, dalla data del collocamento a riposo fino al pagamento, della maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può essere applicato quando la mancata fruizione dipenda da cause indipendenti dalla volontà del dipendente, come una malattia prolungata che conduca alla cessazione per inidoneità fisica.
  • Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di assicurare che il dipendente sia effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie e di dimostrare l’offerta di un periodo adeguato; l’assenza di specifici provvedimenti di diniego non basta a escludere il diritto all’indennità sostitutiva.
  • Le giornate di recupero delle festività soppresse non godute per cause non imputabili al dipendente sono suscettibili di monetizzazione alla cessazione del rapporto, secondo i principi applicabili alla retribuzione dei periodi di riposo.
  • Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute va interpretato in conformità al diritto dell’Unione e al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, senza subordinare il pagamento a condizioni ulteriori rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento dei giorni spettanti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivo

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