Sentenza del 01/04/2016 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Avviso di accertamento induttivo Ires - Parzialmente Efficace - Somme movimentate attraverso i conti correnti bancari intestati ai soci - Parziale attendibilità - Esclusione ai fini Irap
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta parzialmente efficace: le movimentazioni sui conti dei soci potevano fondare, ai fini IRES, una presunzione di maggiori ricavi, anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, salvo prova contraria della società. L’accertamento è stato escluso ai fini IRAP, risultando quindi nullo o privo di efficacia limitatamente a tale imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha contestato maggiori ricavi ai fini IRES sulla base delle movimentazioni rilevate sui conti correnti personali intestati ai soci. La presunzione traeva origine dalla ristretta base familiare della società e dalla condotta commerciale ritenuta anomala, nonostante la regolarità formale della contabilità. Tali elementi sono stati utilizzati come presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c., con conseguente spostamento sulla società dell’onere di fornire una prova contraria. L’accertamento è stato invece ritenuto nullo o comunque non efficace ai fini IRAP.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo
Consente di ricostruire induttivamente i maggiori ricavi quando emergono elementi presuntivi, quali anomalie nella gestione commerciale o finanziaria, anche se la contabilità appare formalmente regolare.
Art. 2729 c.c.
Le movimentazioni sui conti personali dei soci, unite alla ristretta base familiare della società e ad altri elementi anomali, possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento e a trasferire al contribuente l’onere della prova contraria.
Disciplina IRAP
La presunzione utilizzata per ricostruire maggiori ricavi ai fini IRES non è stata ritenuta sufficiente o applicabile ai fini IRAP, con conseguente esclusione dell’imposta regionale dall’accertamento.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti personali dei soci possono essere imputate presuntivamente alla società se l’Amministrazione dimostra ulteriori elementi di anomalia e il contribuente non fornisce una spiegazione documentata.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce un accertamento analitico-induttivo quando esistono presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dai flussi bancari o dalla condotta commerciale.
- La presunzione non comporta automaticamente la debenza delle maggiori imposte: il contribuente può superarla dimostrando l’origine personale, non imponibile o comunque estranea all’attività societaria delle somme movimentate.
- L’efficacia della presunzione deve essere valutata distintamente per ciascuna imposta; una ricostruzione valida ai fini IRES non è necessariamente applicabile anche ai fini IRAP.
- La presenza di conti intestati ai soci non è di per sé sufficiente: occorre un quadro indiziario complessivo e coerente, mentre al contribuente spetta fornire una prova analitica e documentata delle singole operazioni.
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