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Sentenza

Sentenza n. 1875/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 702/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 386/2024 dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato l’intimato Ministero alla corresponsione in favore della ricorrente di una somma pari ad € 805,68 a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202600820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 702/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 805,68 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 novembre 2024, notificata al Ministero il 29 novembre 2024 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha chiesto l’esecuzione delle spese liquidate direttamente ai difensori antistatari. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’intervenuto pagamento, in corso di causa, delle somme dovute in esecuzione della sentenza. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: l’Amministrazione non aveva contestato né la precedente inottemperanza né il pagamento effettuato solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso; in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta, essendo la sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero e decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso, ove versato, del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha richiamato la semplicità e serialità dell’attività difensiva e l’assimilabilità della causa al processo di esecuzione ai fini tariffari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento della richiesta della ricorrente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.

    Il giudizio di ottemperanza si conclude con la cessazione della materia del contendere quando, durante il processo, l’amministrazione esegue il giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza della ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 29.11.2024: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza).

    Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive contro l’amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, del giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione si applica anche al ricorso per ottemperanza.
  • Quando l’amministrazione paga il credito riconosciuto dal giudicato soltanto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo la soccombenza virtuale se, senza il pagamento sopravvenuto, sussistevano i presupposti per accogliere la domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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