Sentenza del 21/01/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Difetto di impugnazione - Cedente e cessionario nella cessione d'azienda - Medesima compagine sociale - Le plusvalenze e l'avviamento nella cessione d'azienda - Imponibilità della plusvalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda avvenuta nel 2012: l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il corrispettivo della cessione (inclusivo dell'avviamento) ritenendolo plusvalenza imponibile; le parti contribuente contestavano la non imponibilità sostenendo che la cessione era un'operazione di riorganizzazione tra società partecipate dagli stessi soggetti (stessa compagine sociale e stessa sede) e che quindi non si sarebbe generata plusvalenza. In primo grado la CTP aveva annullato il rilievo relativo alla plusvalenza (accogliendo il motivo della contribuente) ma aveva rigettato il ricorso sul disconoscimento dei costi per variazione delle merci; l'Agenzia ha impugnato tale decisione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia e l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado nella parte che aveva annullato il recupero a tassazione della plusvalenza. La CTR ha ritenuto che la cessione fosse avvenuta a titolo oneroso con prezzo concordato (con specifica determinazione del valore dell'avviamento e dei beni strumentali) e che, non essendo stati documentati costi deducibili dalla contribuente, la plusvalenza risulti imponibile ai sensi dell'art. 86 comma 2 TUIR. Pertanto ha dichiarato legittimi gli atti impositivi impugnati; le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 86 comma 2 TUIR
art. 86, comma 2, del TUIR
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'azienda concorrono a formare il reddito d'impresa per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, nella misura della differenza tra il corrispettivo conseguito (comprensivo dell'avviamento) e il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta; il costo dell'avviamento e il valore dei beni strumentali acquistati sono deducibili dal cessionario per quote in più esercizi (ammortamento).
art. 61 D.Lgs. 546/1992
art. 61 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma procedurale richiamata in dispositivo; attiene alla composizione e poteri della Commissione.
art. 35 D.Lgs. 546/1992
art. 35 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma procedurale richiamata in dispositivo; richiede la motivazione della sentenza e la decisione sulle spese.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica e fiscale delle parti: anche se cedente e cessionario hanno la stessa compagine sociale o sede, restano soggetti giuridici fiscalmente distinti; pertanto una cessione onerosa può produrre una plusvalenza tassabile se è stato concordato un corrispettivo.
- Perché la plusvalenza sia esclusa non basta la mera coincidenza dei soci: occorre prova che l'operazione non abbia natura onerosa o che sussista una previsione normativa o fattuale specifica che ne escluda l'imponibilità (ad es. fusione/trasferimento secondo discipline particolari); l'intento riorganizzativo non elimina automaticamente la tassazione se l'atto è formalmente oneroso e documentato come tale.
- Ai fini della determinazione del reddito la plusvalenza si calcola come differenza tra corrispettivo conseguito (incluso avviamento) e costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta: il cedente deve poter documentare i costi deducibili per contenerne l'imponibile; l'assenza di documentazione porta al recupero integrale.
- L'avviamento e i beni strumentali acquistati dal cessionario sono costi ammortizzabili e non possono essere compensati in via istantanea con la plusvalenza del cedente: la deducibilità avviene per quote nei periodi successivi.
- Attenzione alla tempestività e alla completezza dell'impugnazione: i capi di decisione non impugnati diventano definitivi (giudicato) e non sono più sindacabili nei gradi successivi.
- In sede di contenzioso è cruciale la documentazione del prezzo, della determinazione dell'avviamento e dei costi fiscalmente riconosciuti; la mancata costituzione o assenza della parte in appello può indebolire la posizione difensiva.
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