Sentenza n. 86/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento provvedimento di diniego n. 2082/2021 del 22.09.2021 emesso dal Comune di Firenze in relazione alla pratica di condono S/1635; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi tra cui, in particolare, le note del Comune datate 05.09.2017 e 30.09.2019 e la proposta del responsabile del procedimento del 23.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un box auto realizzato nella fascia di rispetto ferroviaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego n. 2082/2021, adottato dal Comune di Firenze sull’istanza di condono presentata nel 1985, relativa a un box auto ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dall’art. 49 d.P.R. 753/1980. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 l. 47/1985, degli artt. 2 e seguenti l. 241/1990 e della circolare ministeriale del 30 luglio 1985, nonché carenza di istruttoria e motivazione, lamentando che il Comune avesse definito il procedimento senza acquisire il parere obbligatorio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ferroviario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 l. 47/1985, degli artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato che il Comune non avesse correttamente istruito il procedimento per l’eventuale autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto e non avesse considerato le specificità del manufatto e il fatto che altri box situati nella medesima zona fossero stati sanati. La ricorrente aveva inoltre documentato di avere presentato nel 2004 agli uffici competenti una domanda per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 753/1980.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di condono. Ha ritenuto che l’art. 32, comma 1, l. 47/1985 subordini il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere sottoposte a vincolo al previo parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il mancato rilascio del parere entro 180 giorni integra un silenzio-rifiuto di natura meramente comportamentale, privo di valore provvedimentale e non idoneo a consumare il potere dell’amministrazione competente; contro tale inerzia sono esperibili i rimedi avverso il silenzio-inadempimento. Il termine di 180 giorni costituisce il termine di conclusione del subprocedimento relativo al parere, ma non consente al Comune di definire autonomamente l’istanza di condono senza avere acquisito il parere o il provvedimento espresso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il Comune, quale amministrazione procedente, aveva l’obbligo di curare la completezza dell’istruttoria e di attivare o portare a conclusione il subprocedimento relativo alla deroga alla fascia di rispetto ferroviaria. Tale obbligo permaneva anche considerando la natura eccezionale della disciplina del condono. Poiché la ricorrente aveva dimostrato di avere comunicato al Comune la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 753/1980, non poteva esserle imputata la carenza documentale posta a fondamento del diniego. Il Comune dovrà riesercitare il potere dopo l’acquisizione del provvedimento conclusivo di RFI sul subprocedimento di deroga, ovvero attraverso moduli procedimentali alternativi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è necessario e vincolante; il suo mancato rilascio entro 180 giorni configura un silenzio-inadempimento, non un provvedimento negativo né un silenzio significativo idoneo a consumare il potere.
art. 35 l. 47/1985
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del procedimento di condono; la decisione si concentra sull’obbligo di acquisizione del parere previsto dall’art. 32.
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso conferma che, salvo previsione normativa espressa, l’inerzia non produce un provvedimento negativo.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
Impone al responsabile del procedimento di assicurare la completezza dell’istruttoria, compresa l’acquisizione degli atti necessari presso altre amministrazioni.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono indicati quali rimedi esperibili contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente a rendere il parere.
artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980
L’art. 49 stabilisce la fascia di rispetto ferroviaria; l’art. 60 costituisce la base della domanda di autorizzazione o deroga da acquisire nel procedimento di condono.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del diniego, la cui legittimità è stata esclusa principalmente per l’incompletezza dell’istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere insistenti su immobili sottoposti a vincolo, il rilascio della sanatoria è subordinato all’acquisizione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che ha natura obbligatoria e vincolante.
- Il mancato rilascio del parere previsto dall’art. 32 l. 47/1985 entro 180 giorni integra un silenzio-rifiuto meramente comportamentale e non significativo: non equivale a un provvedimento negativo, non consuma il potere dell’amministrazione competente e consente l’esperimento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Il Comune non può definire l’istanza di condono senza avere previamente acquisito il provvedimento espresso conclusivo del subprocedimento relativo al parere o al nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- L’obbligo di completezza dell’istruttoria impone al Comune, quale amministrazione procedente, di attivare e seguire il subprocedimento necessario per acquisire il parere vincolante, anche quando l’interessato abbia autonomamente presentato la relativa istanza all’amministrazione competente.
- Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione preposta al vincolo non consentono di imputare automaticamente al richiedente la carenza documentale derivante dalla mancata acquisizione del parere, quando egli abbia dimostrato di avere presentato la domanda necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →