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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato le cartelle sostenendo di aver aderito a una protesta contro la scadente qualità della programmazione Rai e di aver legittimamente autoridotto il canone televisivo, detraendo una quota ritenuta ingiustificata. Il ricorso congiunto era stato dichiarato inammissibile dai giudici tributari di merito perché proposto da soggetti diversi contro atti distinti. In Cassazione, i contribuenti hanno contestato tale decisione, sostenendo che nel processo tributario fosse ammissibile il litisconsorzio facoltativo previsto dall’art. 103 c.p.c., quando le cause presentano identiche questioni di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, in assenza di una disciplina specifica sul cumulo dei ricorsi nel processo tributario, è applicabile l’art. 103 c.p.c., purché vi sia connessione tra le cause. Il ricorso congiunto è quindi ammissibile anche contro cartelle distinte quando le decisioni dipendono da questioni identiche. Nel caso concreto, le contestazioni riguardavano sia gli stessi profili giuridici, tra cui la pretesa illegittimità della quota autoridotta e l’eventuale carenza di motivazione delle cartelle, sia il medesimo presupposto fattuale, ossia la sproporzione tra canone e qualità della programmazione Rai. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Torino, che dovrà esaminare il merito e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha però deciso definitivamente sulla debenza del canone o sulla fondatezza dell’autoriduzione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato e nei limiti della compatibilità

    Consente di applicare al processo tributario le norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 103 c.p.c., quando non vi sia una disciplina tributaria specifica e purché la norma sia compatibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Disciplina il litisconsorzio necessario nel processo tributario. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorresse un litisconsorzio necessario, ma fosse possibile il litisconsorzio facoltativo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Richiede un collegamento specifico tra l’atto impugnato e la contestazione del contribuente. La Corte ha osservato che tale collegamento può sussistere anche per più atti distinti quando le controversie condividono identiche questioni di fatto e di diritto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 26, 29 e 62

    Norme richiamate dai ricorrenti nel quadro della disciplina del processo tributario e del giudizio di cassazione; sono state invocate per sostenere l’ammissibilità del ricorso congiunto.

  • Art. 103 c.p.c.

    quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni

    Prevede il litisconsorzio facoltativo e consente a più soggetti di agire o essere convenuti nello stesso processo quando le cause sono connesse o dipendono dalla soluzione di questioni identiche. La norma è stata ritenuta applicabile anche al processo tributario.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai contribuenti: violazione o falsa applicazione di legge e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è in linea generale possibile proporre un ricorso congiunto contro atti impositivi distinti, se le controversie presentano identiche questioni di fatto e di diritto e la decisione dipende dalla loro soluzione.
  • La mera diversità dei contribuenti o delle cartelle non rende automaticamente inammissibile il ricorso collettivo; occorre verificare concretamente il grado di connessione tra le cause.
  • La connessione deve essere effettiva e non soltanto astratta: è particolarmente rilevante che le controversie condividano anche il medesimo fatto storico, oltre alle medesime questioni giuridiche.
  • L’accoglimento del ricorso in Cassazione per ragioni processuali non equivale al riconoscimento del diritto sostanziale del contribuente: il giudice del rinvio deve ancora decidere nel merito.
  • Un’associazione o un ente rappresentativo non può sostituirsi automaticamente ai singoli contribuenti nell’impugnazione di atti individuali, salvo che disponga di una specifica legittimazione riconosciuta dall’ordinamento.

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