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Sentenza

Sentenza n. 1492/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 13.10.2022 pubblicata in data 09.11.2022 recante approvazione definitiva del PUG del Comune di Cesenatico nella parte in cui la proprietà della ricorrente è stata zonizzata come TERRITORIO RURALE PERIURBANO, cart.8.5.1. ovvero come territorio agricolo non urbanizzato di contatto con il sistema insediativo; -di ogni altro atto o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato e in particolare la delibera di Consiglio Comunale 31/2021 di adozione del Pug e di rigetto dell'osservazione n. 50 presentata dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202300029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di approvazione definitiva del PUG, nella parte in cui ha classificato l’area di proprietà della ricorrente come territorio rurale periurbano, nonché la precedente delibera di adozione del PUG e di rigetto dell’osservazione presentata dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la classificazione urbanistica dell’area, ubicata nella frazione di Sala e circondata da edifici residenziali. Ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità manifesta: a suo avviso, la precedente destinazione residenziale, l’inclusione dell’area nel Piano d’intervento operativo n. 31, la parziale attuazione di tale piano e la perdita della funzione agricola avrebbero ingenerato un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione edificatoria, imponendo una motivazione specifica per la nuova scelta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. 24/2017, sostenendo che l’area, circondata da zone residenziali, dotata delle infrastrutture necessarie e ricompresa in un piano urbanistico attuativo in parte realizzato, dovesse essere inclusa nel territorio urbanizzato, in particolare tra i lotti residui non edificati.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto al primo, ha escluso un affidamento qualificato: il Piano d’intervento operativo n. 31, pur approvato nel 2014, non era stato attuato perché non era stata stipulata la convenzione urbanistica; l’intervento realizzato da Hera per il risanamento della rete fognaria derivava da un distinto progetto del 2006 e non costituiva attuazione del piano. La precedente destinazione urbanistica, da sola, non attribuisce un’aspettativa edificatoria immutabile. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione generale desumibile dagli atti di pianificazione e dalla coerenza complessiva delle scelte, non ricorrendo alcuna delle circostanze che avrebbero richiesto una motivazione rafforzata, quali una convenzione edificatoria stipulata o un giudicato favorevole all’edificazione. Ha giudicato coerente la classificazione periurbana con le caratteristiche dell’area e con le definizioni delle NTA del PUG, anche in presenza di edificato sparso e infrastrutture. Quanto al secondo motivo, ha escluso che l’area presentasse i requisiti dei lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture e facenti parte di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), l.r. 24/2017; ha invece ritenuto applicabili le ipotesi di esclusione dal territorio urbanizzato previste dal comma 3. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 2 e 3, l.r. 24/2017

    Peraltro, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge regionale n. 24/2017, non fanno parte del territorio urbanizzato “a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa; b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento; c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti”.

    La classificazione nel territorio rurale periurbano è legittima quando l’area ricade nelle ipotesi che la legge regionale esclude dal territorio urbanizzato. Nel caso concreto l’area non è un lotto residuo non edificato dotato di infrastrutture e inserito in un piano attuativo ai sensi del comma 2, lett. c), e la sua riconduzione al territorio rurale periurbano è coerente con le esclusioni del comma 3.

  • art. 8.6.1 NTA del PUG del Comune di Cesenatico

    Tale definizione - tenuto conto di quanto è possibile dedurre dalla (scarna) documentazione prodotta sia dalla parte ricorrente (estratti mappa) che dall’Amministrazione comunale (rilievo satellitare di cui alla memoria difensiva) - appare coerente con le caratteristiche dell’area in questione, essendo compatibile sia con un edificato sparso e discontinuo, sia con la presenza di infrastrutture, queste ultime, peraltro, ricomprese nella nozione di “territorio rurale”.

    La nozione di territorio rurale periurbano comprende aree di contatto con il sistema insediativo urbano che necessitano di reciproca protezione; la presenza di edificato sparso o discontinuo e di infrastrutture non è di per sé incompatibile con tale classificazione.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito, salvo che risultino affette da arbitrarietà o manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri vizi di legittimità; il solo carattere peggiorativo della nuova destinazione non ne determina l’illegittimità.
  • La precedente destinazione edificatoria non attribuisce al proprietario un’aspettativa immutabile alla conservazione dell’edificabilità. Un affidamento qualificato e l’esigenza di una motivazione rafforzata ricorrono solo in presenza di circostanze specifiche, quali convenzioni edificatorie stipulate, superamento degli standard minimi o giudicati che riconoscano il diritto di edificare.
  • La motivazione delle scelte urbanistiche può risultare sufficientemente espressa in via generale e desumersi dagli atti di accompagnamento al piano e dalla coerenza complessiva delle scelte; in assenza di una posizione qualificata del privato non è richiesta una motivazione puntuale per ogni singola area.
  • La riconduzione di un’area al territorio rurale periurbano può essere coerente anche in presenza di edificato sparso o discontinuo e di infrastrutture; per l’inclusione tra i lotti residui del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), l.r. 24/2017 occorre che ricorrano i requisiti previsti dalla norma, compresa l’appartenenza a un piano urbanistico attuativo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e varianti
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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