Sentenza del 01/03/2018 n. 9378 - Corte di Cassazione
Dichiarazione infedele - Condotte elusive - Applicazione articolo 4 D. Lgs. n. 74/2000 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.M. ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di applicazione della pena relativa al reato di dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. La condanna riguardava l'omessa indicazione di utili e corrispettivi derivanti da operazioni societarie, con un'imposta evasa pari a circa 458.621 euro. La ricorrente ha sostenuto che le operazioni fossero realmente esistenti, sebbene strutturate principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale, e quindi riconducibili al mero abuso del diritto, non penalmente punibile dopo l'introduzione dell'art. 10-bis, comma 13, della L. n. 212/2000. Ha inoltre contestato al giudice dell'esecuzione di avere riqualificato le operazioni come inesistenti o simulate e di avere attribuito rilevanza penale alla presenza di finalità extrafiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Trento, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha affermato che le operazioni realmente eseguite, anche se prive di sostanza economica e finalizzate a conseguire vantaggi fiscali indebiti, se meramente elusive non integrano il reato di dichiarazione infedele, poiché l'art. 10-bis, comma 13, dello Statuto del contribuente ne esclude la rilevanza penale, restando applicabili le sanzioni amministrative. Il giudice dell'esecuzione dovrà verificare nuovamente se le operazioni fossero realmente volute e realizzate, oppure totalmente o parzialmente inesistenti, riferite a soggetti fittiziamente interposti o caratterizzate da mezzi fraudolenti. Non era consentito riqualificare in sede esecutiva la condotta nell'ambito degli artt. 2 o 3 del D.Lgs. n. 74/2000, qualora tali fattispecie non fossero state contestate e accertate nel giudizio di cognizione.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000
Disciplina il reato di dichiarazione infedele. La sua applicazione è esclusa quando l'infedeltà deriva soltanto da operazioni realmente eseguite ma configurabili come mero abuso del diritto; resta invece possibile la rilevanza penale in presenza di operazioni inesistenti, simulate o riferite a soggetti fittiziamente interposti, nei limiti delle contestazioni formulate nel giudizio.
Art. 10-bis, comma 13, della L. n. 212/2000
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Le condotte di abuso del diritto o elusione fiscale, se fondate su operazioni esistenti e volute, non sono penalmente punibili, anche quando siano prive di sostanza economica e producano vantaggi fiscali indebiti. Possono tuttavia comportare sanzioni amministrative tributarie.
Art. 673 c.p.p.
Consente la revoca della sentenza di condanna quando il reato è stato abrogato o quando una norma successiva esclude la rilevanza penale del fatto.
Art. 666 c.p.p.
Regola il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, che può valutare la rilevanza dello ius superveniens, ma non può modificare il fatto accertato o riqualificarlo in una diversa fattispecie non contestata e non esaminata nel giudizio di cognizione.
Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000
Riguardano fattispecie basate, rispettivamente, sull'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti e su condotte fraudolente. La loro applicazione presuppone una specifica contestazione e non può essere introdotta per la prima volta dal giudice dell'esecuzione.
D.Lgs. n. 128/2015
Ha introdotto l'art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, stabilendo la disciplina generale dell'abuso del diritto e l'irrilevanza penale delle operazioni abusive.
Massime di principio
- Quando le operazioni economiche sono realmente eseguite e volute, ma strutturate principalmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, la condotta rientra, in linea generale, nell'abuso del diritto e non nel reato di dichiarazione infedele; possono però applicarsi sanzioni amministrative.
- La presenza di finalità extrafiscali non esclude automaticamente l'abuso del diritto e non rende di per sé inesistenti le operazioni. Occorre verificare concretamente se tali operazioni siano state effettivamente realizzate.
- È essenziale distinguere tra operazioni elusive realmente eseguite e operazioni inesistenti, simulate o riferite a soggetti fittiziamente interposti. Solo queste ultime possono conservare rilevanza penale secondo le specifiche fattispecie fraudolente previste dalla legge.
- Il giudice dell'esecuzione può applicare una norma successiva più favorevole, ma non può trasformare il fatto accertato in una diversa ipotesi di reato non contestata nel processo originario.
- In casi analoghi occorre esaminare in primo luogo la reale esistenza delle operazioni, la volontà delle parti, l'eventuale interposizione fittizia e l'uso di mezzi fraudolenti; soltanto dopo si può stabilire se si tratti di abuso del diritto non penalmente rilevante o di evasione fraudolenta.
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